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Quando deve essere erogata l’ indennità
suppletiva di clientela
L' indennità suppletiva di clientela è un
particolare istituto di natura "indennitaria/risarcitoria"
contrattualmente stabilito per i casi di risoluzione del
rapporto non dipendente dalla volontà del agente rappresentante.
Detto in altre parole di norma la stessa scatta quando è la casa
mandante a prendere l'iniziativa.
Tenuto conto delle disposizioni contrattuali
(AEC) vigenti nei vari settori, 1' indennità suppletiva di
clientela è prevista :
quando il contratto a tempo indeterminato si
risolve ad iniziativa della casa mandante per fatto non
imputabile all'agente rappresentante;
quando le dimissioni dell'agente rappresentate
sono conseguenti a sua invalidità permanente, sempreché il
rapporto sia in essere da un certo periodo (in genere da almeno
un anno);
quando le dimissioni dell'agente rappresentante
sono dovute al conseguimento della pensione di vecchiaia
Enasarco (anche qui può essere fissato un periodo minimo di
rapporto);
per decesso dell'agente rappresentante,
sempreché il rapporto sia in atto da almeno 1 anno.
In caso di decesso l'indennità sarà erogata
agli eredi legittimi o testamentari come previsto dall'art 1751
C.C.
Naturalmente l’ indennità di clientela è a
completo onere della casa mandante che dovrà erogarla in
aggiunta all’altra indennità di risoluzione rapporto (FIRR).
Sotto l'aspetto operativo l’ indennità di
clientela si concretizza sotto forma di aliquota percentuale
differenziata per scaglioni sia di anni di rapporto, sia di
provvigione.
L' indennità va applicata su tutte le
provvigioni erogate a far data 1975 per l’ industria e l’
industria API, dal 1977 per commercio e dal 1984 per l’
artigianato.
E' prevista solamente nei contratti a tempo
indeterminato, però ai fini della stessa sono considerati tali
anche i contratti a termine rinnovati o prorogati.
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