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La Figura Del Procacciatore
In una situazione economica dove il problema
più importante è “vendere” e non certamente produrre, va ad
assumere sempre maggiore rilevanza la mediazione commerciale
cui le aziende ricorrono per potenziare le proprie reti di
vendita nel tentativo di mantenere le quote di mercato
acquisite e se possibile di espanderle.
In tale contesto esperienza insegna che è
necessario apportare alcuni chiarimenti in particolare sulla
figura del procacciatore di affari e sulla "sfera" nella quale
lo stesso può correttamente operare senza venirsi a configurare
come un vero e proprio agente o rappresentante.
Naturalmente il primo suggerimento è quello di
non ricorrere allo stesso semplicemente per eludere vigenti
normative inerenti la mancata iscrizione al ruolo (senza la
quale l'agente o il rappresentante non può operare), la
previdenza obbligatoria (contributi Enasarco), nonché la
contrattualistica in genere (per esempio preavviso, FIRR,
indennità suppletiva di clientela, ecc.).
Il secondo suggerimento è quello di non
credere che sia sufficiente usare la denominazione
"procacciatore di affari" per essere eventualmente in regola.
Infatti il procacciatore d’ affari si
configurerà tale non solo per "definizione", bensì sulla base
del contenuto e delle mansioni svolte (quindi andranno ad
assumere effettiva rilevanza i requisiti e gli elementi
dell'attività svolta nonché quelli del mandato conferito dalla
ditta stessa.
Quale terzo consiglio, questo di carattere più
che altro di "opportunità", va tenuto conto che il ricorso
improprio al procacciatore di affari può creare tutta una serie
di problematiche in campo prettamente commerciale in quanto lo
stesso non ha obbligo del rispetto della fedeltà e in genere
neanche di quello della zona.
Detto in altre parole pur essendo egli di parte
in quanto riceve l'incarico solamente da una delle due, non è
tenuto alla fedeltà (tipica questa degli agenti/rappresentanti)
e conseguentemente potrà fare il suo interesse facendo affari
anche con altre aziende anche se concorrenti nel vero senso
della parola. Perdipiù è un rapporto "atipico" perché non
regolamentato né dal Codice Civile, né dagli Accordi Economici
Collettivi, nazionali o settoriali. Altro interrogativo è se il
procacciatore possa avere
regolare lettera di incarico, disporre di campionario, utilizzare il
listino prezzi, avere una zona predeterminata.
In genere tutto questo dovrebbe essere
tendenzialmente possibile, per contro il procacciatore non
potrà avere un vero e proprio "contratto", non potrà disporre
del copia commissione e tantomeno consegnare merci al cliente,
perché in tali ipotesi è più che fondato, il rischio di
configurarsi quale agente / rappresentante a tutti gli effetti,
con tutta una serie di riflessi contributivi e sanzionatori.
In evidenza infine che per la sua natura il
procacciatore di affari non ha potere di rappresentanza, ossia
non può concludere contratti in nome e per conto della
mandante, fermo l'eventuale possibile incarico conferito di
volta in volta, ossia per quella specifica occasione.
Poiché non è preventivamente tenuto al
riconoscimento della zona (e questo potrebbe creare conflitti
di vendite "dirette") converrà sempre individuarla per
iscritto e tenerne conto ai fini di possibili negativi riflessi
con altri agenti e rappresentanti.
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