legge sul franchising legge 6 maggio 2004
Legge 6 maggio 2004, n. 129
"Norme per la disciplina
dell’affiliazione commerciale"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24
maggio 2004
Art. 1.
(Definizioni)
1. L’affiliazione commerciale (franchising) è il
contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici,
economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al
quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso
corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà
industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni
commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti
di autore, know-how, brevetti, assistenza o
consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in
un sistema costituito da una pluralità di affiliati
distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare
determinati beni o servizi.
2. Il contratto di affiliazione commerciale può essere
utilizzato in ogni settore di attività economica. 3. Nel
contratto di affiliazione commerciale si intende:
a) per know-how, un patrimonio di conoscenze
pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove
eseguite dall’affiliante, patrimonio che è segreto,
sostanziale ed individuato; per segreto, che il know-how,
considerato come complesso di nozioni o nella precisa
configurazione e composizione dei suoi elementi, non è
generalmente noto né facilmente accessibile; per
sostanziale, che il know-how comprende conoscenze
indispensabili all’affiliato per l’uso, per la vendita, la
rivendita, la gestione o l’organizzazione dei beni o servizi
contrattuali; per individuato, che il know-how deve
essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale
da consentire di verificare se risponde ai criteri di
segretezza e di sostanzialità;
b) per diritto di ingresso, una cifra fissa,
rapportata anche al valore economico e alla capacità di
sviluppo della rete, che l’affiliato versa al momento della
stipula del contratto di affiliazione commerciale; c)
per royalties, una percentuale che l’affiliante
richiede all’affiliato commisurata al giro d’affari del
medesimo o in quota fissa, da versarsi anche in quote fisse
periodiche; d) per beni dell’affiliante, i beni
prodotti dall’affiliante o secondo le sue istruzioni e
contrassegnati dal nome dell’affiliante.
Art. 2
(Ambito di applicazione della legge)
1. Le disposizioni relative al contratto di affiliazione
commerciale, come definito all’articolo 1, si applicano
anche al contratto di affiliazione commerciale principale
con il quale un’impresa concede all’altra, giuridicamente ed
economicamente indipendente dalla prima, dietro
corrispettivo, diretto o indiretto, il diritto di sfruttare
un’affiliazione commerciale allo scopo di stipulare accordi
di affiliazione commerciale con terzi, nonché al contratto
con il quale l’affiliato, in un’area di sua disponibilità,
allestisce uno spazio dedicato esclusivamente allo
svolgimento dell’attività commerciale di cui al comma 1
dell’articolo 1.
Art. 3.
(Forma e contenuto del contratto)
1. Il contratto di affiliazione commerciale deve essere
redatto per iscritto a pena di nullità.
2. Per la costituzione di una rete di affiliazione
commerciale l’affiliante deve aver sperimentato sul mercato
la propria formula commerciale. 3. Qualora il contratto sia
a tempo determinato, l’affiliante dovrà comunque garantire
all’affiliato una durata minima sufficiente all’ammortamento
dell’investimento e comunque non inferiore a tre anni. È
fatta salva l’ipotesi di risoluzione anticipata per
inadempienza di una delle parti. 4. Il contratto deve
inoltre espressamente indicare:
a) l’ammontare degli investimenti e delle eventuali
spese di ingresso che l’affiliato deve sostenere prima
dell’inizio dell’attività;
b) le modalità di calcolo e di pagamento delle
royalties, e l’eventuale indicazione di un incasso
minimo da realizzare da parte dell’affiliato; c)
l’ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in
relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed
unità di vendita direttamente gestiti dall’affiliante; d)
la specifica del know-how fornito dall’affiliante
all’affiliato; e) le eventuali modalità di
riconoscimento dell’apporto di know-how da parte
dell’affiliato; f) le caratteristiche dei servizi
offerti dall’affiliante in termini di assistenza tecnica e
commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;
g) le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale
cessione del contratto stesso.
Art. 4.
(Obblighi dell’affiliante)
1. Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un
contratto di affiliazione commerciale l’affiliante deve
consegnare all’aspirante affiliato copia completa del
contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati,
ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e
specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno
essere citati nel contratto:
a) principali dati relativi all’affiliante, tra cui
ragione e capitale sociale e, previa richiesta
dell’aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli
ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività,
qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
b) l’indicazione dei marchi utilizzati nel sistema,
con gli estremi della relativa registrazione o del deposito,
o della licenza concessa all’affiliante dal terzo, che abbia
eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione
comprovante l’uso concreto del marchio; c) una
sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti
l’attività oggetto dell’affiliazione
commerciale; d) una lista degli affiliati al momento
operanti nel sistema e dei punti vendita diretti
dell’affiliante; e) l’indicazione della variazione,
anno per anno, del numero degli affiliati con relativa
ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio
dell’attività dell’affiliante, qualora esso sia avvenuto da
meno di tre anni; f) la descrizione sintetica degli
eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei
confronti dell’affiliante e che si siano conclusi negli
ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione
commerciale in esame, sia da affiliati sia da terzi privati
o da pubbliche autorità, nel rispetto delle vigenti norme
sulla privacy.
2. Negli allegati di cui alle lettere d), e) ed f)
del comma 1 l’affiliante può limitarsi a fornire le
informazioni relative alle attività svolte in Italia. Con
decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le informazioni che, in
relazione a quanto previsto dalla predette lettere d), e)
ed f), dovranno essere fornite dagli affilianti
che in precedenza abbiano operato esclusivamente all’estero.
Art. 5.
(Obblighi dell’affiliato)
1. L’affiliato non può trasferire la sede, qualora sia
indicata nel contratto, senza il preventivo consenso
dell’affiliante, se non per causa di forza maggiore.
2. L’affiliato si impegna ad osservare e a far osservare ai
propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo
scioglimento del contratto, la massima riservatezza in
ordine al contenuto dell’attività oggetto dell’affiliazione
commerciale.
Art. 6.
(Obblighi precontrattuali di comportamento)
1. L’affiliante deve tenere, in qualsiasi momento, nei
confronti dell’aspirante affiliato, un comportamento
ispirato a lealtà, correttezza e buona fede e deve
tempestivamente fornire, all’aspirante affiliato, ogni dato
e informazione che lo stesso ritenga necessari o utili ai
fini della stipulazione del contratto di affiliazione
commerciale, a meno che non si tratti di informazioni
oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe
violazione di diritti di terzi.
2. L’affiliante deve motivare all’aspirante affiliato
l’eventuale mancata comunicazione delle informazioni e dei
dati dallo stesso richiesti. 3. L’aspirante affiliato deve
tenere in qualsiasi momento, nei confronti dell’affiliante,
un comportamento improntato a lealtà, correttezza e buona
fede e deve fornire, tempestivamente ed in modo esatto e
completo, all’affiliante ogni informazione e dato la cui
conoscenza risulti necessaria o opportuna ai fini della
stipulazione del contratto di affiliazione commerciale,
anche se non espressamente richiesti dall’affiliante.
Art. 7.
(Conciliazione)
1. Per le controversie relative ai contratti di affiliazione
commerciale le parti possono convenire che, prima di adire
l’autorità giudiziaria o ricorrere all’arbitrato, dovrà essere
fatto un tentativo di conciliazione presso la camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui
territorio ha sede l’affiliato. Al procedimento di conciliazione
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.
5, e successive modificazioni.
Art. 8.
(Annullamento del contratto)
1. Se una parte ha fornito false informazioni, l’altra parte può
chiedere l’annullamento del contratto ai sensi dell’articolo
1439 del codice civile nonché il risarcimento del danno, se
dovuto.
Art. 9.
(Norme transitorie e finali)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i
contratti di affiliazione commerciale in corso nel territorio
dello Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa.
2. Gli accordi di affiliazione commerciale anteriori alla data
di entrata in vigore della presente legge se non stipulati a
norma dell’articolo 3, comma 1, devono essere formalizzati per
iscritto secondo le disposizioni della presente legge entro un
anno dalla predetta data. Entro lo stesso termine devono essere
adeguati alle disposizioni della presente legge i contratti
anteriori stipulati per iscritto. 3. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Vedi anche:
Cos'è il franchising
|