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Aiuti di Stato: le novita' che riguardano le Pmi
La Commissione europea
il 7 luglio 2008, un nuovo regolamento generale d’esenzione per
categoria in materia di aiuti di Stato. Tale regolamento
dispensa dall’obbligo di notifica stabilito dall’articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato CE, determinate categorie di aiuti al
verificarsi di talune condizioni.
In base al predetto articolo 88, paragrafo 3, infatti, i
progetti di legge contenenti misure di aiuti dovrebbero essere
notificati alla Commissione europea prima della loro entrata in
vigore, per permettere alla Commissione medesima di effettuare
un esame preventivo di compatibilità con la normativa
comunitaria sulla concorrenza. Innanzitutto occorre rilevare che
lo strumento del regolamento d’esenzione non è del tutto nuovo,
in quanto regolamenti di esenzione per talune categorie di aiuti
erano già in vigore da diversi anni.
Con il nuovo regolamento, tuttavia, viene da un lato riordinata
la materia degli aiuti in esenzione, consolidando in un unico
testo le norme precedentemente disciplinate da cinque distinti
regolamenti, e dall’altro ampliata la gamma delle categorie di
aiuti di Stato che beneficiano dell’esenzione da notifica.
Nel dettaglio, gli aiuti cui si applica il nuovo regolamento,
sono gli aiuti regionali, aiuti al capitale di rischio, aiuti a
finalità ambientale, aiuti all’imprenditorialità femminile,
aiuti alle piccole e medie imprese, aiuti alla ricerca, sviluppo
e innovazione, aiuti alla formazione e aiuti all’occupazione.
Per quanto riguarda le piccole e medie imprese, il futuro
Regolamento generale d’esenzione, prevede due principali
categorie d’aiuti: quelli per l’investimento e l’occupazione
(articolo 15) e quelli per la consulenza e la partecipazione a
fiere (articoli 26 e 27), riproponendo sostanzialmente la
struttura originaria del regolamento 70/2001.
La prima categoria di aiuti completa la gamma degli aiuti
destinati agli investimenti ed all’occupazione, prevedendo
particolari specifiche per le piccole e medie imprese comprese
quelle situate al di fuori delle zone assistite (di cui alla
Carta degli aiuti a finalità regionale).
Al di là degli aspetti definitori, si tratta di veri e propri
aiuti agli investimenti per i quali come costi ammissibili
possono essere presi in considerazione alternativamente i costi
in attivi materiali e immateriali ovvero i costi stimati per i
posti di lavoro direttamente creati dall’investimento, calcolati
su un periodo di due anni. I
n tal modo, a livello comunitario, si intende evitare di
distorcere le scelte dell’impresa tra lavoro e capitale,
lasciando alla discrezionalità dei singoli Stati membri le
scelte politiche attinenti la tipologia di costi eleggibili da
agevolare pertanto tale distorsione non si esclude a livello
locale.
Rispetto al passato, sono state incrementate le intensità
previste, ossia il rapporto tra i costi ammissibili agevolabili
e quelli ammissibili totali, che non possono superare il 20 per
cento per le piccole imprese e il 10 per cento nel caso delle
medie (il valore delle intensità è differente nel caso degli
aiuti destinati alle imprese attive nella lavorazione e nella
commercializzazione del prodotti agricoli).
Per quanto riguarda gli aiuti per la consulenza, l’intensità
massima è fissata al 50 per cento dei costi per i servizi
forniti da consulenti esterni, purché tali servizi non rivestano
il carattere di attività continuata o periodica, né siano
relativi agli usuali costi operativi dell’impresa, quali i
servizi di consulenza tributaria abituale, i normali servizi
legali o pubblicitari.
Anche nel caso degli aiuti destinati alla partecipazione a fiere
l’intensità massima consentita non può superare il 50 per cento
dei costi sostenuti per l’affitto, l’allestimento e la
conduzione dello stand per la prima partecipazione dell’impresa
in fiere o esposizioni.
Fonte: FisconelMondo.it
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