Aiuti di Stato: le novita’ che riguardano le Pmi

La Commissione europea il 7 luglio 2008, un nuovo regolamento generale d’esenzione per categoria in materia di aiuti di Stato. Tale regolamento dispensa dall’obbligo di notifica stabilito dall’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, determinate categorie di aiuti al verificarsi di talune condizioni.
In base al predetto articolo 88, paragrafo 3, infatti, i progetti di legge contenenti misure di aiuti dovrebbero essere notificati alla Commissione europea prima della loro entrata in vigore, per permettere alla Commissione medesima di effettuare un esame preventivo di compatibilità con la normativa comunitaria sulla concorrenza. Innanzitutto occorre rilevare che lo strumento del regolamento d’esenzione non è del tutto nuovo, in quanto regolamenti di esenzione per talune categorie di aiuti erano già in vigore da diversi anni.
Con il nuovo regolamento, tuttavia, viene da un lato riordinata la materia degli aiuti in esenzione, consolidando in un unico testo le norme precedentemente disciplinate da cinque distinti regolamenti, e dall’altro ampliata la gamma delle categorie di aiuti di Stato che beneficiano dell’esenzione da notifica.
Nel dettaglio, gli aiuti cui si applica il nuovo regolamento, sono gli aiuti regionali, aiuti al capitale di rischio, aiuti a finalità ambientale, aiuti all’imprenditorialità femminile, aiuti alle piccole e medie imprese, aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione, aiuti alla formazione e aiuti all’occupazione.
Per quanto riguarda le piccole e medie imprese, il futuro Regolamento generale d’esenzione, prevede due principali categorie d’aiuti: quelli per l’investimento e l’occupazione (articolo 15) e quelli per la consulenza e la partecipazione a fiere (articoli 26 e 27), riproponendo sostanzialmente la struttura originaria del regolamento 70/2001.
La prima categoria di aiuti completa la gamma degli aiuti destinati agli investimenti ed all’occupazione, prevedendo particolari specifiche per le piccole e medie imprese comprese quelle situate al di fuori delle zone assistite (di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale).
Al di là degli aspetti definitori, si tratta di veri e propri aiuti agli investimenti per i quali come costi ammissibili possono essere presi in considerazione alternativamente i costi in attivi materiali e immateriali ovvero i costi stimati per i posti di lavoro direttamente creati dall’investimento, calcolati su un periodo di due anni. I
n tal modo, a livello comunitario, si intende evitare di distorcere le scelte dell’impresa tra lavoro e capitale, lasciando alla discrezionalità dei singoli Stati membri le scelte politiche attinenti la tipologia di costi eleggibili da agevolare pertanto tale distorsione non si esclude a livello locale.
Rispetto al passato, sono state incrementate le intensità previste, ossia il rapporto tra i costi ammissibili agevolabili e quelli ammissibili totali, che non possono superare il 20 per cento per le piccole imprese e il 10 per cento nel caso delle medie (il valore delle intensità è differente nel caso degli aiuti destinati alle imprese attive nella lavorazione e nella commercializzazione del prodotti agricoli).
Per quanto riguarda gli aiuti per la consulenza, l’intensità massima è fissata al 50 per cento dei costi per i servizi forniti da consulenti esterni, purché tali servizi non rivestano il carattere di attività continuata o periodica, né siano relativi agli usuali costi operativi dell’impresa, quali i servizi di consulenza tributaria abituale, i normali servizi legali o pubblicitari.
Anche nel caso degli aiuti destinati alla partecipazione a fiere l’intensità massima consentita non può superare il 50 per cento dei costi sostenuti per l’affitto, l’allestimento e la conduzione dello stand per la prima partecipazione dell’impresa in fiere o esposizioni.

Fonte:  FisconelMondo.it

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