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Il testo coordinato del decreto legge n. 223/2006
In Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2006 - Suppl. Ordinario n. 183
Testo del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (in
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 153 del 4 luglio 2006), coordinato
con la legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 5, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale.".
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate
con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle
modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia
dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
TITOLO I MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO, LA
CRESCITA E LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA E DELLA COMPETITIVITA', PER LA
TUTELA DEI CONSUMATORI E PER LA LIBERALIZZAZIONE DI SETTORI PRODUTTIVI.
Art. 1.
Finalità e ambito di intervento
1. Le norme del presente titolo, adottate ai sensi
degli articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione,
con particolare riferimento alle materie di competenza statale della tutela
della concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, recano misure
necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81,
82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea ed assicurare
l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea,
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle Autorità di
regolazione e vigilanza di settore, in relazione all'improcrastinabile
esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la
promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine
di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la
liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti
di lavoro.
1-bis. Le disposizioni
di cui al presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità agli statuti
speciali e alle relative norme di attuazione.
Art. 2.
Disposizioni urgenti per la tutela della
concorrenza nel settore dei servizi professionali
1. In conformità al principio comunitario di
libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e
dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà
di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle
prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari
che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e
intellettuali:
a)
l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di
pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche
parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le
specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto,
nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di
trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato
dall'ordine;
c) il divieto di
fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte
di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che
l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere
esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una
società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci
professionisti previamente indicati, sotto la propria personale
responsabilità.
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti
l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali
tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.
Il giudice provvede alla
liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso
di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della
tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni
appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute
adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei
compensi per attività professionali.
2-bis. All'articolo
2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Sono nulli, se non
redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti
abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali".
3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i
codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1
sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle
prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato
adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con
quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.
Art. 3.
Regole di tutela della concorrenza nel settore
della distribuzione commerciale
1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento
comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione
delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza
secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme
funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un
livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di
prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117,
comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione,
le attività commerciali, come
individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di
somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti
limiti e prescrizioni:
a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero
possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività
commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della
somministrazione degli alimenti e delle bevande;
b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra
attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
c) le limitazioni quantitative all'assortimento
merceologico offerto negli esercizi commerciali,
fatta salva la distinzione tra
settore alimentare e non alimentare;
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di
mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello
territoriale sub regionale;
e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite
promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;
f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le
limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite
promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali,
tranne che nei periodi
immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti;
f-bis) il divieto o
l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei
prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali
e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di
somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
2. Sono fatte salve le disposizioni che
disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari
statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale
incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.
4. Le regioni e gli enti locali adeguano le
proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle
disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.
Art. 4.
Disposizioni urgenti per la liberalizzazione
dell'attività di produzione di pane
1. Al fine di favorire la promozione di un assetto
maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare
una più ampia accessibilità dei consumatori ai relativi prodotti, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
abrogate la legge 31 luglio 1956, n. 1002, e la lettera b), del comma 2
dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L'impianto di un nuovo panificio ed il
trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a
dichiarazione di inizio attività da presentare al comune competente per
territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La
dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente
Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e
dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo
edilizio e dal permesso di agibilità dei locali,
nonché dall'indicazione del
nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicura
l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza
delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la
qualità del prodotto finito.
2-bis. E' comunque
consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l'attività di vendita
dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i
locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di
somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
2-ter. Entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della
salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un
decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto
a disciplinare, in conformità al diritto comunitario:
a) la denominazione di
"panificio" da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di
produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura
finale;
b) la denominazione di
"pane fresco" da riservare al pane prodotto secondo un processo di
produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla
surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei
prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo
l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del
processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga
conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;
c) l'adozione della
dicitura "pane conservato" con l'indicazione dello stato o del metodo di
conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di
vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e di consumo.
3. I comuni e le autorità competenti in materia
igienico- sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza
4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al
presente articolo sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5,
lettera c), e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Art. 5.
Interventi urgenti nel campo della distribuzione
di farmaci
1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di
automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,
n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica,
previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede
l'esercizio e secondo le modalità previste dal presente articolo. E'
abrogata ogni norma incompatibile.
2. La vendita di cui al comma 1 è consentita
durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere
effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con
l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti
abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.
Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite
sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
3. Ciascun distributore al dettaglio può
determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal
distributore sulla confezione del farmaco rientrante nelle categorie di cui
al comma 1, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al
consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola
contrattuale contraria è nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni altra norma incompatibile.
3-bis. Nella provincia
di Bolzano è fatta salva la vigente normativa in materia di bilinguismo e di
uso della lingua italiana e tedesca per le etichette e gli stampati
illustrativi delle specialità medicinali e dei preparati galenici come
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.
4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è aggiunto, infine, il
seguente periodo: "L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di
detenere almeno il 90 per cento delle specialità in commercio non si applica
ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del Servizio sanitario
nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al dettaglio di
rifornirsi presso altro grossista.".
5. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8
novembre 1991, n. 362, sono soppresse le seguenti parole: "che gestiscano
farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge";
al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole: "della
provincia in cui ha sede la società "; al comma 1, lettera a), dell'articolo
8 della medesima legge è soppressa la parola: "distribuzione,".
6. Sono abrogati i
commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
6-bis. I commi 9 e 10
dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono sostituiti dai
seguenti:
"9. A seguito di
acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui
al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del
comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di due
anni dall'acquisto medesimo.
10. Il termine di cui
al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte
degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della
legge 2 aprile 1968, n. 475".
6-ter. Dopo il comma 4
dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è inserito il seguente:
"4-bis. Ciascuna delle
società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di
quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale.".
7. Il comma 2
dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è
abrogato.
Art. 6.
Interventi per il potenziamento del servizio di
taxi
1. Al fine di
assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli
essenziali di offerta del servizio taxi necessari all'esercizio del diritto
degli utenti alla mobilità, in conformità al principio comunitario di libera
concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei
servizi, nonché la funzionalità e l'efficienza del medesimo servizio
adeguati ai fini della mobilità urbana ai sensi degli articoli 43, 49, 81,
82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea e degli articoli 3,
11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo, lettere e) e m), della Costituzione, i
comuni, sentite le commissioni consultive di cui all'articolo 4, comma 4,
della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo
partecipativo, possono:
a) disporre turnazioni
integrative in aggiunta a quelle ordinarie, individuando idonee forme di
controllo sistematico circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni
dichiarati. Per l'espletamento del servizio integrativo di cui alla presente
lettera, i titolari di licenza si avvalgono, in deroga alla disciplina di
cui all'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di sostituti alla
guida in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 della medesima
legge. I sostituti alla guida devono espletare l'attività in conformità alla
vigente normativa ed il titolo di lavoro deve essere trasmesso al comune
almeno il giorno precedente all'avvio del servizio;
b) bandire concorsi
straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in
deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal
comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a
titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai
soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata
legge n. 21 del 1992, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo
importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più
criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la
conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti sono
ripartiti in misura non inferiore all'80 per cento tra i titolari di licenza
di taxi del medesimo comune; la restante parte degli introiti può essere
utilizzata dal comune per il finanziamento di iniziative volte al controllo
e al miglioramento della qualità degli autoservizi pubblici non di linea e
alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante l'impiego di
tecnologie satellitari;
c) prevedere il
rilascio ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6
della citata legge n. 21 del 1992, e in prevalenza ai soggetti di cui
all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della medesima legge, di titoli
autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare
particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della
domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza;
d) prevedere in via
sperimentale l'attribuzione, prevalentemente a favore di soggetti di cui
all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992,
della possibilità di utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per
l'espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti. In tal
caso, l'attività dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto
previsto dalla lettera a);
e) prevedere in via
sperimentale forme innovative di servizio all'utenza, con obblighi di
servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite
autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio di taxi o ai soggetti di
cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del
1992;
f) prevedere la
possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune
per percorsi prestabiliti;
g) istituire un
comitato permanente di monitoraggio del servizio di taxi al fine di favorire
la regolarità e l'efficienza dell'espletamento del servizio e di orientare
costantemente le modalità di svolgimento del servizio stesso alla domanda
effettiva, composto da funzionari comunali competenti in materia di mobilità
e di trasporto pubblico e da rappresentanti delle organizzazioni di
categoria maggiormente rappresentative, degli operatori di radiotaxi e delle
associazioni degli utenti.
2. Sono fatti salvi il
conferimento di nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica e
il divieto di cumulo di più licenze al medesimo intestatario, ai sensi della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, e della disciplina adottata dalle regioni.
Art. 7.
Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà
di beni mobili registrati
1. L'autenticazione
della sottoscrizione degli
atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili
registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi
può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli
sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo
2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla
gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data
della richiesta, salvo motivato diniego.
2. I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.
Art. 8.
Clausole anticoncorrenziali in tema di
responsabilità civile auto
1. In conformità al principio comunitario della
concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato
istitutivo della Comunità europea, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto è fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro
agenti di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione
esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per
l'offerta ai consumatori di
polizze relative all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile
auto.
2. Le clausole contrattuali che impegnano, in
esclusiva, uno o più agenti assicurativi o altro distributore di servizi
assicurativi relativi al ramo responsabilità civile auto ad una o più
compagnie assicurative individuate, o che impongono ai medesimi soggetti il
prezzo minimo o lo sconto massimo praticabili ai consumatori per gli stessi
servizi, sono nulle secondo quanto previsto dall'articolo 1418 del codice
civile. Le clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore del
presente decreto sono fatte salve fino alla loro naturale scadenza e
comunque non oltre il 1° gennaio 2008.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2,
costituiscono intesa restrittiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, l'imposizione di un mandato di distribuzione esclusiva
o del rispetto di prezzi minimi o di sconti massimi al consumatore finale
nell'adempimento dei contratti che regolano il rapporto di agenzia di
assicurazione relativamente all'assicurazione obbligatoria per
responsabilità civile auto.
3-bis. All'articolo 131
del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Per l'offerta
di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario rilascia
preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli
dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera.
L'informazione è affissa nei locali in cui l'intermediario opera e risulta
nella documentazione rilasciata al contraente.
2-ter. I preventivi e
le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di tariffa, la
provvigione dell'intermediario, nonché lo sconto complessivamente
riconosciuto al sottoscrittore del contratto".
Art. 9.
Prime misure per il sistema informativo sui prezzi
dei prodotti agro-alimentari
1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti:
"2-quater. Al fine di garantire l'informazione al
consumatore, potenziando il sistema della rilevazione dei prezzi
all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti agroalimentari e migliorandone
l'efficienza ed efficacia, il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali mettono a
disposizione delle regioni, delle province e dei comuni il collegamento ai
sistemi informativi delle strutture ad essi afferenti, secondo le modalità
prefissate d'intesa dai medesimi Ministeri.
2-quinquies. I dati aggregati raccolti sono resi
pubblici anche mediante la pubblicazione sul sito internet e la stipula di
convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio
televisive e gestori del servizio di telefonia.".
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17
giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 421, dopo la lettera c), è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"c-bis) effettuare, a richiesta delle
amministrazioni pubbliche interessate, rilevazioni dei prezzi al dettaglio
dei prodotti agro-alimentari.".
Art. 10.
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
1. L'articolo 118 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
"Art. 118. "(Modifica
unilaterale delle condizioni contrattuali)." 1. Nei contratti di durata può
essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi
e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo
nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del
codice civile.
2. Qualunque modifica
unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata
espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la
formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso
minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole
preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove
il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In
tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto
all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. Le variazioni
contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del
presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei
tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano
contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori e si applicano con
modalità tali da non recare pregiudizio al cliente".
2. In ogni caso, nei
contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal
contratto senza penalità e senza spese di chiusura.
Art. 11.
Disposizioni urgenti in materia di soppressione di
commissioni
1. Sono soppresse le commissioni istituite
dall'articolo 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni
sono svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi procedimenti
amministrativi.
2. Sono soppresse le commissioni istituite dagli
articoli 4 e 7 della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono
svolte rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico e dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Della commissione giudicatrice prevista
dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 21
febbraio 1990, n. 300, e successive modificazioni, non possono far
parte gli iscritti al ruolo degli agenti d'affari in mediazione.
4. Sono soppresse le commissioni istituite dagli
articoli 4 e 8 della legge 3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono
svolte rispettivamente dalle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dal Ministero
dello sviluppo economico.
5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le
camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per la rilevazione degli usi commerciali
non possono far parte i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto
nella specifica materia oggetto di rilevazione.
Art. 12.
Disposizioni in materia di circolazione dei
veicoli e di trasporto comunale e intercomunale
1. Fermi restando i principi di universalità,
accessibilità ed adeguatezza dei servizi pubblici di trasporto locale ed al
fine di assicurare un assetto maggiormente concorrenziale delle connesse
attività economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto dei
cittadini alla mobilità, i comuni possono prevedere che il trasporto di
linea di passeggeri accessibile al pubblico, in ambito comunale e
intercomunale, sia svolto, in tutto il territorio o in tratte e per tempi
predeterminati, anche dai soggetti in possesso dei necessari requisiti
tecnico-professionali, fermi restando la disciplina di cui al comma 2 ed il
divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma a favore dei predetti
soggetti. Il comune sede di scalo ferroviario, portuale o aeroportuale è
comunque tenuto a consentire l'accesso allo scalo da parte degli operatori
autorizzati ai sensi del presente comma da comuni del bacino servito.
2. A tutela del diritto alla salute, alla
salubrità ambientale ed alla sicurezza degli utenti della strada e
dell'interesse pubblico ad una adeguata mobilità urbana, gli enti locali
disciplinano secondo modalità non discriminatorie tra gli operatori
economici ed in conformità ai principi di sussidiarietà, proporzionalità e
leale cooperazione, l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree
dei centri abitati di ciascuna categoria di veicolo, anche in relazione alle
specifiche modalità di utilizzo in particolari contesti urbani e di
traffico.
Per ragioni di sicurezza della circolazione,
possono altresì essere previste zone di divieto di fermata, anche limitato a
fasce orarie. Le infrazioni possono essere rilevate senza contestazione
immediata, anche mediante l'impiego di mezzi di rilevazione fotografica o
telematica nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza del
trattamento dei dati personali.
Art. 13.
Norme per la riduzione dei costi degli apparati
pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza
1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni
della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori,
le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite
o partecipate dalle
amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e
servizi strumentali all'attività di tali enti,
in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali,
nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato
di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente
con gli enti costituenti o
partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri
soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non
possono partecipare ad altre società o enti. Le società che svolgono
l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di
partecipazione ad altre società od enti.
2. Le società
di cui al comma 1 sono ad
oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di
cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare l'effettività delle
precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non
consentite. A tale fine possono cedere,
nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non
consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata
società da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31
maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994, n. 474, entro ulteriori diciotto mesi.
I contratti relativi alle attività
non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia
alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma.
4. I contratti conclusi,
dopo la data di entrata in vigore
del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e
2 sono nulli. Restano validi, fatte
salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data
di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di
aggiudicazione perfezionate prima della predetta data.
Art. 14.
Integrazione dei poteri dell'Autorità garante
della concorrenza e del mercato
1. Al capo II
del titolo II della legge 10
ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:
"Art. 14-bis. - (Misure cautelari). - 1. Nei casi
di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la
concorrenza, l'Autorità può, d'ufficio, ove constati ad un sommario esame la
sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari.
2. Le decisioni adottate ai sensi del comma 1
non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate.
3. L'Autorità, quando le imprese non adempiano a
una decisione che dispone misure cautelari, può infliggere sanzioni
amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato.
Art. 14-ter. -
(Impegni). - 1. Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di
un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3
della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese
possono presentare impegni tali da far venire meno i profili
anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorità, valutata l'idoneità
di tali impegni, può, nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario,
renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza
accertare l'infrazione.
2. L'Autorità in caso di mancato rispetto degli
impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1 può irrogare
una sanzione amministrativa
pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato.
3. L'Autorità può d'ufficio riaprire il
procedimento se:
a) si modifica la situazione di fatto rispetto ad
un elemento su cui si fonda la decisione;
b) le imprese interessate contravvengono agli
impegni assunti;
c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse
dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti".
2. All'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, dopo il comma 2, e ' aggiunto il seguente:
"2-bis. L'Autorità, in conformità all'ordinamento
comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in
virtù della qualificata collaborazione prestata dalle imprese
nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione
amministrativa pecuniaria può essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal
diritto comunitario.".
Art. 14-bis.
Integrazione dei poteri dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni
1. Ferme restando le
competenze assegnate dalla normativa comunitaria e dalla legge 10 ottobre
1990, n. 287, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la
presentazione di impegni da parte delle imprese interessate è parimenti
ammessa nei procedimenti di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni in cui occorra promuovere la concorrenza nella fornitura delle
reti e servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi
correlati, ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, salva la disciplina recata dagli
articoli 17 e seguenti del medesimo codice per i mercati individuati nelle
raccomandazioni comunitarie relative ai mercati rilevanti di prodotti e
servizi del settore delle comunicazioni elettroniche.
2. Nei casi previsti
dal comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, qualora ritenga
gli impegni proposti idonei ai fini rispettivamente indicati, può approvarli
con l'effetto di renderli obbligatori per l'impresa proponente. In caso di
mancata attuazione degli impegni resi obbligatori dall'Autorità trovano
applicazione le sanzioni previste dalle discipline di settore. Qualora la
proposta di impegno provenga da un'impresa incorsa in illecito non ancora
punito, l'Autorità tiene conto dell'attuazione dell'impegno da essa
approvato ai fini della decisione circa il trattamento sanzionatorio
applicabile al caso concreto.
Art. 15.
Disposizione sulla gestione del servizio idrico
integrato
1. All'articolo 113, commi 15-bis e 15-ter, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31
dicembre 2007".
TITOLO II MISURE PER LA RIPRESA DEGLI INTERVENTI
INFRASTRUTTURALI, INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E MISURE DI
CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA.
CAPO I MISURE PER LA RIPRESA DEGLI INTERVENTI
INFRASTRUTTURALI
Art. 16.
Contratto collettivo 2004-2005 trasporto pubblico
locale
1. A parziale modifica di quanto stabilito
dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, a
decorrere dall'anno 2006 l'importo di 60 milioni di euro annui e '
corrisposto ai servizi di trasporto pubblico locale direttamente dalle
regioni individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1.
marzo 2006, emanato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza dover procedere
preliminarmente alla corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali nei
confronti delle predette regioni.
2. All'articolo 1, comma 147, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e ' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le spese
in conto capitale relative agli interventi per il trasporto su ferro
ricadenti nel territorio della Capitale della Repubblica sono escluse dal
patto di stabilità interno.".
Art. 17.
ANAS e
Ferrovie S.p.A.
1. Per la prosecuzione degli interventi relativi
al "Sistema alta velocità /alta capacità ", per l'anno 2006, è concesso un
contributo in conto impianti nel limite massimo di 1.800 milioni di euro a
favore di Ferrovie dello Stato S.p.A. o a società del gruppo.
2. All'articolo 1, comma 32, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 6
marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006,
n. 127, le parole: "1.913 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "2.913
milioni". Le risorse integrative di
cui al presente comma devono essere utilizzate esclusivamente per i cantieri
aperti.
Art. 17-bis.
Modifiche a disposizioni concernenti le Autorità
portuali
1. All'articolo
34-septies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, le
parole: "nei limiti di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006
e 2007" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti di 60 milioni di euro
per l'anno 2006 e di 90 milioni di euro per l'anno 2007";
b) al comma 3, le
parole: "30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007" sono
sostituite dalle seguenti: "60 milioni di euro per l'anno 2006 e 90 milioni
di euro per l'anno 2007".
Art. 18.
Integrazione del Fondo nazionale per il servizio
civile, del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo unico per
lo spettacolo.
1. La dotazione del Fondo nazionale per il
servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230,
come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è
integrata di 30 milioni di euro per l'anno 2006.
2. La dotazione del Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre
2000, n. 328, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, è integrata di 300 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.
3. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo
di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ' integrata di 50 milioni di euro
annui per il triennio 2006-2008.
Art. 18-bis.
Disposizioni per il contrasto degli incendi
boschivi
1. Per le esigenze
operative del Corpo forestale dello Stato connesse alle attività antincendi
boschivi di competenza, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per
l'anno 2006 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.
2. All'onere di cui al
comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo
scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti: per l'anno 2006,
quanto a 3.550.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, a 250.000 euro quello relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e a 200.000 euro quello relativo al Ministero
per i beni e le attività culturali; per l'anno 2007, quanto a 3.100.000 euro
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
a 5.000.000 di euro quello relativo al Ministero degli affari esteri, a
500.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e a 1.400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche
agricole e forestali; per l'anno 2008, quanto a 5.650.000 euro
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, a 1.550.000 euro
quello relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, a 1.900.000 euro quello relativo al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, a 500.000 euro quello relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e a 400.000 euro quello relativo al Ministero
delle politiche agricole e forestali.
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
CAPO II INTERVENTI PER LE POLITICHE DELLA
FAMIGLIA, PER LE POLITICHE GIOVANILI E PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI
E ALLE PARI OPPORTUNITA'
Art. 19.
Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità.
1. Al fine di promuovere e realizzare interventi
per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue
problematiche generazionali, nonché per supportare l'Osservatorio nazionale
sulla famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito
un fondo denominato "Fondo per le politiche della famiglia", al quale è
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni
di euro a decorrere dall'anno 2007.
2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani
alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita
sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del
diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato "Fondo per le
politiche giovanili", al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per
l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
3. Al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri è istituito un fondo denominato "Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunità", al quale è assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno
2007.
CAPO III MISURE DI CONTENIMENTO E
RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA
Art. 20.
Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25
febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella C della legge 23
dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di
50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
rideterminati i contributi e le provvidenze per l'editoria di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 250.
3. La dotazione relativa all'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come
determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta
di 39 milioni di euro per l'anno 2006.
3-bis. All'articolo 3,
comma 2-ter, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, le parole: "Gli stessi contributi" sono sostituite
dalle seguenti: "A decorrere dal 1. gennaio 2002 i contributi di cui ai
commi 8 e 11".
3-ter. Il requisito
della rappresentanza parlamentare indicato nell'alinea dell'articolo 3,
comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, non
è richiesto per le imprese editrici di quotidiani o periodici che risultano
essere giornali o organi di partiti o movimenti politici che alla data del
31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi di cui al
medesimo comma 10.
Art. 21.
Spese di giustizia
1. Per il pagamento
delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso all'anticipazione da parte
degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche nei procedimenti
penali e per gli atti di notifiche e di espropriazione forzata nei
procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico dell'erario.
2. Al pagamento delle spese di giustizia si
provvede secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di
contabilità generale dello Stato.
3. Lo stanziamento previsto in bilancio per le
spese di giustizia, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 607,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritto nell'unità previsionale di
base 2.1.2.1 capitolo 1360) dello stato di previsione del Ministero della
giustizia, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2006, di 100 milioni
di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2008.
4. All'articolo 13 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai
Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo
dovuto è di euro 500; per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli previsti dall'articolo 25, comma
5, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
per i ricorsi aventi ad oggetto il
diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione della sentenza o di
ottemperanza del giudicato
il contributo dovuto è di euro 250.
L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso
dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle
spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la
soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non è
dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata
legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui
al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva
2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
6-ter. Il maggior gettito derivante
dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis è versato al
bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il
funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali.".
4-bis. All'onere
derivante dall'attuazione del capoverso 6-bis, introdotto dal comma 4,
valutato per il 2006 in 200.000 euro e in 500.000 euro a decorrere dall'anno
2007, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate recate dal presente decreto, e per gli anni successivi
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008,
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
5. All'articolo 16 del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il
comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del
contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la
detrazione ivi prevista.".
6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "degli uffici giudiziari", sono
inserite le seguenti: "e allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del
Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.".
Art. 22.
Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed
organismi pubblici non territoriali
1. Gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a
spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non
territoriali, che adottano contabilità anche finanziaria, individuati ai
sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore di sanità,
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,
dell'Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici
sperimentali, degli enti e degli
organismi gestori delle aree naturali protette e delle istituzioni
scolastiche, sono ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti
delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una
contabilità esclusivamente civilistica, i costi della produzione,
individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 6), 7) e 8),
del codice civile, previsti nei rispettivi budget 2006, concernenti i beni
di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10
per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui al presente comma
sono versate da ciascun ente, entro il mese di ottobre 2006, all'entrata del
bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.
2. Per le medesime voci di spesa e di costo
indicate al comma 1, per il triennio 2007-2009, le previsioni non potranno
superare l'ottanta per cento di quelle iniziali dell'anno 2006, fermo
restando quanto previsto dal comma 57 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2004, n. 311. Le somme corrispondenti alla riduzione dei costi e
delle spese per effetto del presente comma sono appositamente accantonate
per essere versate da ciascun ente, entro il 30 giugno di ciascun anno,
all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo
2961. E' fatto divieto alle Amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci
di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano
espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di avere ottemperato
alle disposizioni del presente articolo.
Art. 22-bis.
Riduzione della spesa per incarichi di funzione
dirigenziale. Disposizioni in materia di attività libero-professionale
intramuraria.
1. La spesa complessiva
derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale è
soggetta ad una riduzione globale non inferiore al 10 per cento.
2. Al comma 10
dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, le parole: "fino al 31 luglio 2006" sono
sostituite dalle seguenti: "fino alla data, certificata dalla regione o
dalla provincia autonoma, del completamento da parte dell'azienda sanitaria
di appartenenza degli interventi strutturali necessari ad assicurare
l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e comunque entro
il 31 luglio 2007".
3. L'esercizio
straordinario dell'attività libero-professionale intramuraria in studi
professionali, previa autorizzazione aziendale, è informato ai principi
organizzativi fissati da ogni singola azienda sanitaria, nell'ambito della
rispettiva autonomia, secondo le modalità stabilite dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano e sulla base dei principi previsti
nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
121 del 26 maggio 2000.
4. Al fine di garantire
il corretto equilibrio tra attività istituzionale e attività
libero-professionale intramuraria, anche in riferimento all'obiettivo di
ridurre le liste di attesa, sono affidati alle regioni i controlli sulle
modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale della dirigenza
del Servizio sanitario nazionale e l'adozione di misure dirette ad attivare,
previo congruo termine per provvedere da parte delle aziende risultate
inadempienti, interventi sostitutivi anche sotto forma della nomina di un
commissario ad acta. In ogni caso l'attività libero-professionale non può
superare, sul piano quantitativo nell'arco dell'anno, l'attività
istituzionale dell'anno precedente.
Art. 23.
Parere del Consiglio Universitario Nazionale
1. Al fine di evitare aggravi di spesa derivanti
dall'espressione di parere da parte del Consiglio Universitario Nazionale
(CUN) sulle procedure preordinate al reclutamento di professori universitari
ordinari, associati e dei ricercatori, nonché alla loro conferma in ruolo,
l'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, è
abrogato e nell'articolo 2, comma 4, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, sono
soppresse le parole: ", nonché alla loro conferma in ruolo".
Art. 24.
Contenimento spesa per compensi spettanti agli
arbitri
1. Per qualsivoglia arbitrato, anche se
disciplinato da leggi speciali, la misura del compenso spettante agli
arbitri, di cui al punto 9 della tabella D allegata al
regolamento di cui al
decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, si applica
inderogabilmente a tutti i componenti dei collegi arbitrali rituali, anche
se non composti in tutto o in parte da avvocati. La misura del compenso
spettante all'arbitro unico di cui al punto 8 della medesima tabella D si
applica anche all'arbitro non avvocato.
Art. 25.
Misure di contenimento con responsabilizzazione
delle amministrazioni
1. Negli stati di previsione della spesa delle
Amministrazioni centrali, approvati con la legge 23 dicembre 2005, n. 267,
sono accantonate e rese indisponibili alla gestione le quote di stanziamento
delle unità previsionali di base indicate nell'elenco 1 allegato al presente
decreto. Nello stesso elenco sono indicate le riduzioni da apportare alle
previsioni di bilancio a legislazione vigente per il triennio 2007-2009.
2. Gli accantonamenti effettuati, ai sensi del
comma 1, nell'ambito delle scritture contabili registrate nel Sistema
informativo della Ragioneria generale dello Stato sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato entro il 30 novembre 2006.
3. Nel corso della gestione 2006, e fino alla data
prevista per il versamento di cui al comma 2, per effettive, motivate e
documentate esigenze gestionali, il Ministro competente, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, da comunicare
alle competenti Commissioni parlamentari, alla Corte dei conti, ed al
rispettivo Ufficio centrale
di bilancio, può modificare gli accantonamenti di cui al comma 2, fermo
restando il mantenimento dell'effetto complessivo sul fabbisogno e
sull'indebitamento netto.
4. Su richiesta delle Amministrazioni può essere
effettuata una diversa distribuzione delle riduzioni relative al triennio
2007-2009, indicate nell'elenco di cui al comma 1, in sede di
legge finanziaria per il triennio medesimo.
Art. 26.
Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della
regola sul contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto
economico consolidato delle pubbliche amministrazioni.
1. In caso di mancato rispetto del limite di spesa
annuale di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, da parte degli enti individuati ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo
articolo, fatte salve le esclusioni previste dal predetto comma 57, i
trasferimenti statali a qualsiasi titolo operati a favore di detti enti sono
ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dai conti
consuntivi relativi agli esercizi 2005, 2006 e 2007. Gli enti interessati
che non ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato sono tenuti a
versare all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X,
capitolo 2961, entro il 30 settembre rispettivamente degli anni 2006, 2007 e
2008, un importo pari alle eccedenze risultanti dai predetti conti
consuntivi. Le amministrazioni vigilanti sono tenute a dare,
rispettivamente, entro il 31 luglio degli anni 2006, 2007 e 2008,
comunicazione delle predette eccedenze di spesa al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Art. 27.
Riduzione del limite di spesa annua per studi e
incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicità e di rappresentanza.
1. Ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "40 per cento".
Art. 28.
Diarie per missioni all'estero
1. Le diarie per le missioni all'estero di cui
alla tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto
1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. La riduzione si applica al personale
appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. L'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926,
n. 941, e successive modificazioni è abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano al personale civile e militare impegnato nelle missioni
internazionali di pace, finanziate per l'anno 2006 dall'articolo 1, comma
97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 29.
Contenimento spesa per commissioni comitati ed
altri organismi
1. Fermo restando il divieto previsto
dall'articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa
complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici,
comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del
trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005.
Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con
immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di
spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'articolo 1, comma
58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalità di contenimento
delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o
accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli
organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente.
I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle
strutture che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di
supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti
degli organismi.
e-bis) indicazione di
un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla
scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di
una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da
presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
2-bis. La Presidenza
del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di
durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e
3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante
utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale
proroga della durata dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a
provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui
al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi
ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e
all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista.
Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui
al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Gli organismi non
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3
senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto
alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi
di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non
trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti
locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali
costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della
finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli organi di direzione, amministrazione e controllo.
Art. 30.
Verifica delle economie in materia di personale
per regioni ed enti locali
1. Il comma 204 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, è sostituito dai seguenti:
"204. Per le amministrazioni regionali e gli enti
locali di cui al comma 198, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi
di risparmio di spesa ivi previsti, è fatto divieto di procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Ai fini del monitoraggio e della
verifica degli adempimenti di cui al citato comma 198, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare previo accordo tra Governo,
regioni ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il
30 settembre 2006, viene costituito un tavolo tecnico con rappresentanti del
sistema delle autonomie designati dai relativi enti esponenziali, del
Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, della Presidenza del
Consiglio dei Ministri-Dipartimento degli affari regionali e del
Ministero dell'interno, con l'obiettivo di:
a) acquisire, per il tramite del Ministero
dell'economia e delle finanze, la documentazione da parte degli enti
destinatari della norma, certificata dall'organo di revisione contabile,
delle misure adottate e dei risultati conseguiti;
b) fissare specifici criteri e modalità operative,
anche campionarie per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e
per le comunità montane con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, per il
monitoraggio e la verifica dell'effettivo conseguimento, da parte degli
enti, dei previsti risparmi di spesa;
c) verificare, sulla base dei criteri e delle
modalità operative di cui alla lettera b) e della documentazione ricevuta,
la puntuale applicazione della disposizione ed i casi di mancato
adempimento;
d) elaborare analisi e proposte operative dirette
al contenimento strutturale della spesa di personale per gli enti
destinatari del comma 198.
204-bis. Le risultanze delle operazioni di
verifica del tavolo tecnico di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza
annuale, alla Corte dei conti, anche ai fini del referto sul costo del
lavoro pubblico di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Il mancato invio della documentazione di cui alla lettera a) del comma
204 da parte degli enti comporta, in ogni caso, il divieto di assunzione a
qualsiasi titolo.".
204-ter. Ai fini
dell'attuazione dei commi 198, 204 e 204-bis, limitatamente agli enti locali
in condizione di avanzo di bilancio negli ultimi tre esercizi, sono escluse
dal computo le spese di personale riferite a contratti di lavoro a tempo
determinato, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa,
stipulati nel corso dell'anno 2005".
Art. 31.
Riorganizzazione del servizio di controllo interno
1. All'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le parole: "anche ad un organo
collegiale" sono sostituite dalle seguenti: "ad un organo monocratico o
composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre
componenti viene nominato un presidente.".
2. Il contingente di personale addetto agli uffici
preposti all'attività di valutazione e controllo strategico, ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
non può superare il numero massimo di unità pari al 10 per cento di quello
complessivamente assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli
organi di indirizzo politico.
Art. 32.
Contratti di collaborazione
1. Ai fini del contenimento della spesa e del
coordinamento della finanza pubblica, all'articolo 7 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, il comma 6 è
sostituito dai seguenti:
"6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza,
in presenza dei seguenti presupposti:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e
ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane
disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea
e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati
durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
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