LE SOCIETA’ DI CAPITALI
Le società di capitali sono forme più
complesse di organizzazione, in cui si perdono alcuni elementi
“umani” e più consistenti diventano quelli
patrimoniali/finanziari.
Tali società acquisiscono personalità
giuridica, per cui diventano soggetti di diritto che operano
attraverso gli amministratori.
Caratteristiche salienti delle Società a
responsabilità limitata (Art. 2472)
1.I soci rispondono, per le obbligazioni sociali,
limitatamente al capitale versato in Società.
2.E’ possibile che siano costituite con un unico socio.
3.Il capitale minimo per la loro costituzione è di venti
milioni.
4.Si costituiscono per atto pubblico.
5.Possono essere amministrate anche da non soci.
6.Hanno l’obbligo del deposito del bilancio e della
tenuta della contabilità ordinaria.
6.Il fallimento della società non comporta il fallimento
dei soci.
Caratteristiche salienti delle Società per Azioni (Art. 2325)
Anche per le S.p.A., come per le S.R.L., per
le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo
patrimonio.
Le S.p.A. sono la forma più complessa di
struttura giuridica nel nostro ordinamento, ma il funzionamento
delle stesse è molto simile a quello delle Società a
responsabilità limitata. Le differenze sostanziali rispetto alle
S.R.L. sono:
1.Il capitale sociale minimo è di duecento milioni di
lire, ed è suddiviso in “Azioni”, ossia titoli rappresentativi
di parte del capitale, e quindi della proprietà, di una società.
Il trasferimento delle azioni è più libero rispetto al
trasferimento delle “quote” di capitale di una S.R.L..
2.Tali società hanno l’obbligo del “Collegio Sindacale”,
ossia di un organo di controllo esterno.
Le Società in accomandita per azioni
Tali Società sono strutturate similmente alle
S.A.S., e quindi hanno sia le caratteristiche delle Società di
persone, sia quelle delle Società di capitali.
Gli Amministratori possono essere solo i soci
responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni
sociali.
Il capitale minimo è di duecento milioni ed è
suddiviso in azioni.
Anche queste società hanno l’obbligo del
collegio sindacale.
Sia le Società in accomandita per azioni che
le società in accomandita semplice coniugano le esigenze del
socio finanziatore e quelle del socio amministratore.
Le Società Cooperative
Le società cooperative si distinguono dalle altre tipologie
societarie soprattutto perché hanno un ulteriore scopo
mutualistico, che ne caratterizza la vita e l’organizzazione.
Si può affermare che tali società uniscono fra loro aspetti
caratteristici delle società di persone (basso numero di soci,
bassi costi di costituzione e di gestione e modalità di
amministrazione molto snelle), con quelli delle società di
capitali (responsabilità limitata), con in aggiunta un elemento
caratterizzante che è, appunto, lo scopo mutualistico.
Altra caratteristica particolare delle società cooperative è
il particolare trattamento fiscale di favore, dovuto allo scopo
mutualistico delle stesse.
Indice:
Copertina
Lavoro Autonomo o Attività d'Impresa??
Chi è l' Imprenditore
Principali differenze tra professionisti e imprenditori
Attività d' impresa in forma associata
Attività commerciali
Società di Persone
Società di capitali
Contratto di associazione in partecipazione
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