2. Le forme giuridiche
L'attività può essere esercitata in forma
individuale o collettiva.
Le varie possibilità sono le seguenti:
a) impresa individuale da soli,
con il coniuge,
con i familiari.
b) società di persone s.n.c., s.a.s,
s.s.
c) società di capitali
s.p.a., s.r.l., s.a.p.a., s.r.l. unipersonali.
d) cooperative a responsabilità limitata o illimitata
Vediamo ora le varie forme giuridiche più in
dettaglio:
1) Impresa individuale
fa capo ad un solo titolare, l'imprenditore, che promuove
l'attività e ne è l'unico responsabile. In questa forma il
rischio d'impresa si estende a tutto il patrimonio personale
dell'imprenditore.
-
Impresa familiare è l'impresa individuale gestita con parenti entro il terzo grado
e/o affini entro il secondo grado. I familiari non sono né soci
né dipendenti dell'imprenditore, ma "collaboratori", e hanno diritto al mantenimento ed alla
partecipazione agli utili in rapporto al lavoro prestato (al
titolare spetta almeno il 51% dell'utile). E' l'imprenditore,
con il suo patrimonio, che fa fronte alle obbligazioni verso i
terzi.
-
Impresa coniugale Sotto l'aspetto giuridico è considerata come un'impresa
individuale, mentre sotto l'aspetto fiscale può essere
equiparata ad un'impresa collettiva.
b) Società di persone
non hanno personalità giuridica, ed i soci hanno di norma una
responsabilità "illimitata e
solidale" di fronte ad eventuali
rovesci societari.
-
Società semplice (S.s.): sua caratteristica
distintiva è che non può esercitare attività di impresa
commerciale. Si costituisce con scrittura privata e non viene
registrata in Tribunale. Viene usata per: attività agricole,
attività professionali in forma associata (è vietato ai
professionisti iscritti all'albo di esercitare utilizzando la
forma di società commerciale) e per attività di gestione di
patrimoni immobiliari.
-
Società in nome collettivo (S.n.c.): nozione
e caratteristica fondamentale è che i soci rispondono
solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni della
società.
-
Società in accomandita
semplice (S.a.s.): i soci vengono distinti in accomandanti (responsabili limitatamente alla quota conferita e non hanno
poteri di amministratori) e accomandatari
(responsabili
illimitatamente e solidalmente, con poteri di gestione e
rappresentanza).
c) Società di capitali
hanno personalità giuridica ed è quindi la società, e non il
singolo socio, ad essere titolare dei diritti e degli obblighi.
-
Società per azioni (S.p.a.): è una "persona
giuridica" che esercita una attività di impresa utilizzando il
patrimonio conferito dai soci rappresentato da azioni. Si
costituisce per atto pubblico, al quale si accompagna uno
statuto che regola il funzionamento degli organi sociali. Ha un
capitale sociale minimo di 200 milioni.
-
Società a responsabilità limitata (S.r.l.): è
soggetta di massima alla stessa disciplina delle S.p.a., con la
differenza che le quote sociali non sono rappresentate da
azioni. Ha un capitale sociale minimo di 20 milioni.
-
S.r.l. unipersonali: si differenzia dalle
s.r.l. per la mancanza di pluralità di soci, per l’obbligo di
sottoscrivere e versare il capitale sociale di Lit. 20 milioni
al momento della costituzione e da maggiori adempimenti
pubblicitari.
-
Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.):fonde
le caratteristiche della S.a.s.(soci accomandatari
amministratori e illimitatamente responsabili degli obblighi
sociali) e della S.p.a. (le quote sono rappresentate da azioni,
la disciplina per il funzionamento è analoga a quella delle
S.p.a.).
d) Cooperative si caratterizzano per il fatto di perseguire uno scopo
mutualistico, per questo si può definire come l'unione di
persone che svolgono un'attività economica a favore dei soci
stessi, per ottenere beni, servizi o retribuzioni a condizioni
più vantaggiose di quelle ottenibili sul mercato. I soci devono
essere almeno nove, e il capitale sociale può essere costituito
da azioni o da quote.
-
Coop. a responsabilità illimitata: per le
obbligazioni sociali risponde anzitutto la società con il suo
patrimonio ed in via sussidiaria (in caso di fallimento) i soci
con il patrimonio personale.
-
Coop. a responsabilità limitata: responsabile
dei debiti è solo la società
Entrambe le tipologie di cooperative sono
dotate di personalità giuridica.
Indice
Premessa
1. Le domande chiave
1.2 In quale forma
mi conviene mettermi in proprio e con quali procedure
2.
Le forme giuridiche
3.
Trasformazione e fusione
4.
L'Artigianato
5. L'imprenditore
6.
Adempimenti necessari per l'iter burocratico
7.
Gli obblighi civilistici e fiscali
La Tua opinione è importante!! Partecipa al
Forum
|