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Le legge ed i limiti all'utilizzo di testi e immagini in Internet
Anche le immagini nonché i testi presenti online costituiscono
oggetto di tutela ai sensi della legge sul diritto d'autore
(legge 633 del 1941).
In particolare per quanto riguarda le fotografie ai sensi
dell'art. 2 legge 633 del 1941 costituiscono oggetto di tutela
le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo
a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice
fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo
II della medesima legge.
Il legislatore dunque fa una distinzione tra opere fotografiche
e fotografie semplici.
Le prime sono quelle aventi carattere creativo, frutto
dell'ingegno dell'autore. In altri termini al fine del
riconoscimento dell'opera fotografica creativa, la tecnica
dell'autore dovrà unirsi alla sua immaginazione e fantasia per
dar vita a qualcosa di nuovo anche nella percettibilità del
fruitore finale. In proposito la giurisprudenza ha avuto modo di
osservare che la tutela dell'opera di carattere creativo nel
campo della fotografia è operante tutte le volte che il
fotografo non si sia limitato ad una riproduzione della realtà,
sebbene attraverso procedure tecnicamente sofisticate, ma abbia
inserito nell'opera la propria fantasia, il proprio gusto e la
propria sensibilità, così da trasmettere le proprie emozioni a
chi esamini la fotografia in tal modo realizzata.
In particolare ove si voglia riprodurre all'interno di un sito
web tali fotografie caratterizzate dall'apporto creativo
dell'autore sarà in ogni caso necessaria la formale
autorizzazione del fotografo autore dell'opera e titolare in via
esclusiva del relativo diritto di pubblicazione e di
utilizzazione economica dell'opera medesima.
Le fotografie semplici consistono invece essenzialmente nella
mera riproduzione di oggetti senza essere caratterizzate da
alcun apporto creativo del fotografo. Tale tipo di fotografie
sono, come sopra accennato disciplinate appositamente nel capo V
del titolo II della legge sul diritto d'autore.
In proposito particolare rilevanza assume l'articolo 90 il quale
prescrive infatti che ogni esemplare della “foto semplice” deve
contenere:
1) il nome di chi detiene i diritti di utilizzazione economica
(fotografo o committente)
2) l'indicazione dell’anno di produzione della fotografia, e -
se la foto riproduce un'opera d'arte
3) il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.
In caso di mancanza di tali informazioni, la riproduzione delle
foto non si considera abusiva, sempre che il fotografo (o il suo
committente) non provi la malafede di chi le ha riprodotte.
Ciò dunque significa che nel caso in cui una fotografia semplice
ovvero volta a riprodurre un mero oggetto senza alcun apporto
creativo dell'autore e presente online, non riporti le suddette
indicazioni (autore o committente e anno di produzione) sarà
possibile pubblicarla all'interno del proprio sito web fatta
salva l'ipotesi di malafede.
E' lecito ritenere che la malafede sarà configurabile nel caso
in cui si utilizzi una fotografia semplice che sebbene priva
dell'indicazione dell'autore e dell'anno di produzione sia
presente all'interno di un sito web che preveda espressamente
che tutto il materiale ivi contenuto è protetto da copyright. In
tale circostanza dunque occorrerà esaminare con attenzione la
presenza o meno di tale informazione nel sito. In mancanza di
tale messaggio non essendo configurabile la malafede sarà
possibile riprodurre nel proprio sito la fotografia semplice
senza incorrere in alcuna violazione.
A questo punto si tratta di valutare se ed entro quali limiti è
possibile riprodurre all'interno di un sito web testi già
presenti online.
Ogni forma di testo, anche breve, è tutelata dalla normativa sul
diritto d'autore e non può essere copiata, riprodotta (anche in
altri formati o su supporti diversi), né tantomeno è possibile
appropriarsi della sua paternit. Ogni opera creativa, e quindi
anche i testi su Internet, è automaticamente protetta da
copyright per il solo fatto di essere stata creata e quindi di
esistere.
In tale circostanza anche ove il sito contenente il testo che si
vuole riprodurre non menziona espressamente il fatto che il
materiale è protetto da copyright non sarà possibile copiare il
testo senza l'espresso e formale consenso dell'autore.
L'unica eccezione prevista dalla legge è rappresentata dall'art.
70 l. 633/41 secondo cui
“Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di
parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi
se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti
giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza
all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di
insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre
avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali”.
Il comma tre della medesima norma stabilisce poi che “Il
riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre
accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi
dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del
traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera
riprodotta”.
In altri termini dunque la legge consente, sia pur con la
citazione dell'autore e della fonte, il riassunto, la citazione
o la riproduzione di brani o parti di opere letterarie ma anche
di qualsivoglia testo dal carattere non specificatamente
creativo (ma divulgativo, comunicativo, informativo) ma soltanto
ove ciò avvenga a scopo di studio, discussione, documentazione o
insegnamento, ma non a scopo di lucro ovvero per uno scopo di
carattere commerciale.
di Marco Masieri
Fonte: Consulentelegaleinformatico.it
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