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Quali sono i limiti del divieto di
concorrenza?
Stante la particolare natura fiduciaria insita
nel rapporto di agenzia, è abbastanza ovvio che sull'agente o
sul rappresentante ricada il "divieto di concorrenza".
Detto in altre parole, poiché tra la casa
mandante e gli agenti è in essere una forma di reciproca
collaborazione, per ambedue vige il divieto della concorrenza .
Poiché esperienza insegna che sulla materia
esistono dubbi e perplessità, qui si richiamano gli aspetti a
carico dell'agente e rappresentante.
Una scelta ben precisa sul divieto di
concorrenza la si ha, intanto, al momento dell'instaurazione del
rapporto quando viene stabilito se trattasi di agente
monomandatario o plurimandatario.
Infatti in caso di monomandatario, lo stesso è
in esclusiva e quindi non potrà comunque e assolutamente avere
altre case mandanti, anche se di tutt'altri articoli e di ben
diversi settori.
Detto in altre parole con quel tipo di rapporto
l'interessato deve operare esclusivamente per la ditta per cui
si è impegnato.
Leggermente diverso e più elastico il discorso
relativo al plurimandatario, il quale non essendo in esclusiva
può benissimo rappresentare più ditte.
Per il carattere fiduciario richiamato in
premessa, fermo restando che non dovrà operare in concorrenza
con l'azienda che rappresenta.
L'esperienza giornaliera insegna che spesso si
pone il problema di se e quali siano i limiti di tale divieto.
Secondo disposizioni contrattuali la
concorrenza viene di fatto esclusa quando l'agente tratti generi
di prodotti che per foggia, destinazione e valore di uso siano
diversi e infungibili tra di loro.
Sulla base di tale precisazione si può dire che
in linea di massima non si potrà parlare di concorrenza nel caso
di borse di coccodrillo e borse comuni di materiale sintetico in
quanto per foggia, destinazione e valore di uso son ben
differenti tra di loro.
Stesso discorso per un abito da boutique e uno
da mercatino, oppure tra valige e portafogli.
Diverso, invece, se l’ agente cura un solo di
tali prodotti, di fatto tralasciando l'altro, in tal caso
venendo meno ai suo obblighi generali.
Rammentiamo infine che la fedeltà e il divieto
di concorrenza sono tipiche del rapporto di agenzia che, come
detto, è di natura fiduciaria.
Tali caratteristiche non sono presenti in altri
rapporti e/o figure dell'intermediazione ( come nel
procacciatore di affari che persegue un interesse suo proprio).
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