DETRAIBILE L'IVA SU ALBERGHI E RISTORANTI
La recente "Manovra Fiscale d'Estate" (D.L.
n. 112/2008 convertito in legge il 5/8/2008) ha previsto che dal
1.9.2008 sarà detraibile l'Iva relativa alle spese per
prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e
bevande, qualora inerenti all'attività di impresa esercitata.
Al fine di "compensare" tale modifica (resasi
necessaria per adeguare la normativa nazionale a quella
comunitaria), è stato introdotto anche un regime di parziale
indeducibilità delle corrispondenti spese nella determinazione
del reddito d'impresa: dal 1.1.2009, tali spese saranno
deducibili nella misura del 75% e non più del 100%.
Le
spese per "prestazioni alberghiere e somministrazioni di
alimenti e bevande" di cui trattasi sono quelle diverse dalle
"spese di rappresentanza": la novità fiscale in argomento si
applica, in pratica, ai pasti consumati o alle prestazioni
alberghiere fruite dal
singolo agente (ad esempio
la spesa per un coperto al ristorante) per causa di lavoro; non
si applica, invece, ai pasti o alle prestazioni alberghiere
pagati dall'agente a potenziali clienti o fornitori (le c.d.
"spese di rappresentanza").
Pertanto, qualora la spesa per prestazioni alberghiere e
somministrazioni di alimenti e bevande sia inerente all'attività
d'impresa, affinchè la relativa Iva possa essere detratta,
l'agente dovrà sempre
richiedere la fattura al
momento del pagamento della prestazione al ristoratore o
albergatore: in caso diverso, ovvero di rilascio di ricevuta
fiscale o scontrino fiscale "integrato", l'Iva non potrà essere
detratta (sarà comunque deducibile il relativo costo).
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