NON PIU’ PENALIZZAZIONI PER
GLI AGENTI PENSIONATI
Abolito il divieto di cumulo
Dal 1° gennaio 2009 gli agenti di commercio
ancora in attività che percepiscono un assegno di pensione a
seguito di ben determinati casi non avranno più riduzioni al
proprio reddito da pensione per l’abolizione del divieto di
cumulo.
Ma cosa significa divieto di cumulo?
Per le pensioni retributive significa che
l’agente pensionato deve versare alle casse dell’Inps il minor
importo fra il 30% della quota eccedente il trattamento minimo
(5.760 euro nel 2008) e il 30% del reddito conseguito come
agente. Ad eseguire il doppio calcolo ci pensa l’Inps
trattenendo l’importo che intacca l’assegno in minor misura. Con
l’eliminazione del divieto di cumulo i pensionati di anzianità
potranno contare dal 1° gennaio 2009 su maggior reddito, tanto
più elevato tanto più alti sono i guadagni e gli importi della
rendita. Chi ha per esempio, una pensione di 30.000 euro e un
reddito di lavoro autonomo di 25.000 euro recupera 7.272 euro
all’anno (30.000 – 5.750 = 24.240 x 30% = 7.272).
Maggiormente avvantaggiati sono i redditi da
pensioni contributive in quanto il pensionato con meno di 63
anni di età ci rimette il 50% della quota eccedente il
trattamento minimo dell’Inps.
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