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Patto di non concorrenza
Il patto di non concorrenza è regolamentato
dall’articolo 1751-bis del codice civile.
Il testo di tale articolo in poche righe
prevede che:
Tale clausola per essere valida dovrà essere
espressamente redatta nel contratto di agenzia,
inoltre limita il patto
di non concorrenza ai soli casi in cui l’ agente operi nella
medesima zona, clientela e generi di beni o servizi per i quali
era stato redatto il precedente mandato. Per cui tale patto di
non concorrenza dovrà ritenersi nullo nel caso in cui l’agente
di commercio opera con una nuova mandante in una zona più ampia
o diversa di quella prevista dal precedente mandato o abbia una
gamma di prodotti o servizi più ampia o diversa da quella che
promuoveva durante il mandato precedente. Il patto di non
concorrenza non potrà mai avere una durata superiore ai 2 anni,
calcolata a partire dal giorno in cui è stato recesso il
contratto.
Il patto di non concorrenza è una clausola
facoltativa, quindi in occasione della stipula del contratto
l’agente di commercio potrà non accettarla e farla cancellare
dal mandato. Ovviamente, se per l’agente il patto di non
concorrenza limita l’operatività, per le aziende questo patto
rappresenta un rischio
economico. Infatti, dal 1 giugno del 2001, grazie all’attuazione
di una direttiva CEE, l’agente che accetta il patto di non
concorrenza, qualora il contratto venisse recesso, dovrà essere
indennizzato. L’ entità dell’ indennizzo varia a seconda degli
accordi economici collettivi e del settore in cui si opera
(commercio o industria), inoltre dipende dall’ammontare delle
provvigioni percepite negli ultimi 5 anni e dalla durata del
rapporto. Essa comunque, non potrà mai essere di natura
provvigionale.
Molto spesso l’agente di commercio e la
mandante trovano un accordo affinché il patto di non concorrenza
stipulato non prenda atto, così facendo l’azienda evita il
pagamento dell’indennità e l’agente resta libero di operare con
altre aziende nel medesimo settore.
Ovviamente nel caso in cui l’agente abbia
percepito l’indennità, ma prosegue l’ attività promuovendo beni
o servizi di aziende concorrenti, potrà essere perseguito
legalmente e obbligato a risarcire il danno all’azienda
ex-mandante.
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