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contratto d'agenzia agenti di commercio
Contratto d'agenzia
Il contratto di agenzia è disciplinato dal combinato disposto
degli artt. 1742-1752 del Codice Civile, modificato dal Decreto
legislativo 15/2/99 n. 65, che adegua la normativa dell’attività
degli agenti di commercio alla direttiva CEE 86/653.
Art. 1742
Nozione
Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico
di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la
conclusione di contratti in una zona determinata. Il contratto
deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di
ottenere dall’altra un documento dalla stessa sottoscritto che
riproduca il contenuto del contratto e delle clausole
aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.
Art. 1743
Diritti di esclusiva
Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti
nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, nè l’agente
può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo
stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.
Art. 1744
Riscossioni
L’agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente.
Se questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere
sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.
Art. 1745
Rappresentanza dell’Agente
Le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto
concluso per il tramite dell’agente e i reclami relativi alle
inadempienze contattuali sono validamente fatti all’agente.
L’agente può chiedere i provvedimenti cautelari nell’interesse
del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la
conservazione dei diritti spettanti a quest’ultimo.
Art. 1746
Obblighi dell’Agente
Nell’esecuzione dell’incarico l’agente deve tutelare gli
interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In
particolare deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità
delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le
informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona
assegnatagli e ogni altra informazione utile per valutare la
convenienza dei singoli affari. E’ nullo ogni patto contrario.
Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al
commissionario, in quanto non siano esclusi dalla natura del
contratto di agenzia.
Art. 1747
Impedimento dell’Agente
L’agente che non è in grado di eseguire l’incarico affidatogli
deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è
obbligato al risarcimento del danno.
Art. 1748
Diritti dell’agente
Per tutti gli affari conclusi durante il contratto, l’agente ha
diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa
per effetto del suo intervento. La provvigione è dovuta anche
per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente
aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello
stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo
di clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente
pattuito. L’Agente ha diritto alla provvigione sugli affari
conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la
proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data
antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine
ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la
conclusione è da ridurre prevalentemente all’attività da lui
svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all’agente
precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo
ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti. Salvo che
sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal
momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o
avrebbe potuto eseguire la prestazione in base al contratto
concluso con il terzo. La provvigione spetta all’agente, al più
tardi, inderogabilmente al momento e nella misura in cui il
terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione
qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo
carico. Se in preponente e il terzo si accordano per non dare in
tutto o in parte esecuzione al contratto, l’agente ha diritto,
per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura
determinata dagli usi o in mancanza, dal giudice secondo equità.
L’agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo
nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto
tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non
imputabili al preponente. E’ nullo ogni patto più sfavorevole
all’agente. L’agente non ha diritto al rimborso delle spese di
agenzia.
Art. 1749
Obblighi del preponente
Il preponente, nei rapporti con l’agente, deve agire con lealtà
e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell’agente la
documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e
fornire all’agente le informazioni necessarie all’esecuzione del
contratto: in particolare avvertire l’agente, entro un termine
ragionevole, non appena prevede che il volume delle operazioni
commerciali sia notevolmente inferiore a quello che l’agente
avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve
inoltre informare l’agente, entro un termine ragionevole,
dell’accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un
affare procuratogli. Il preponente consegna all’agente un
estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l’ultimo
giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse
sono maturate. L’estratto conto indica gli elementi essenziali
in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle
provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate
devono essere effettivamente pagate all’agente. L’agente ha
diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni
necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate
ed in particolare un estratto dei libri contabili. E’ nullo ogni
patto contrario alle disposizioni del presente articolo.
Art. 1750
Durata del contratto o recesso
Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad
essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del
termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Se il
contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle
parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso
all’altra entro un termine stabilito. Il termine di preavviso
non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno
di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno
iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi
per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei
mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi. Le parti
possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma
il preponente non può osservare un termine inferiore a quello
posto a carico dell’agente. Salvo diverso accordo tra le parti,
la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con
l’ultimo giorno del mese del calendario.
Art. 1751
Indennità in caso di cessazione del rapporto
All’atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a
corrispondere all’agente una indennità se ricorrono le seguenti
condizioni:
l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia
sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il
preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli
dagli affari con i clienti esistenti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte
le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che
l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
L’indennità non è dovuta:
quando il preponente risolve il contratto per una inadempienza
imputabile all’agente, la quale, per la sua gravità, non
consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia
giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da
circostanze attribuibili all’agente, quali l’età, infermità o
malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente
chiesta la prosecuzione dell’attività;
quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede
ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del
contratto di agenzia.
L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente
ad una indennità annua calcolata sulla base della media annuale
delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni
e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del
periodo in questione. La concessione dell’indennità non priva
comunque l’agente del diritto all’eventuale risarcimento dei
danni. L’agente decade dal diritto all’indennità prevista dal
presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento
del rapporto, omette di comunicare al preponente l’intenzione di
far valere i propri diritti. Le disposizioni di cui al presente
articolo sono inderogabili a svantaggio dell’agente. L’indennità
è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell’agente.
Art. 1751 bis
Patto di non concorrenza
Il patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo
scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve
riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni e
servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e
la sua durata non può eccedere i due anni successivi
all’estinzione del contratto.
Art. 1752
Agente con rappresentanza
Le disposizioni del presente capo si applicano anche
nell’ipotesi in cui all’agente è conferita dal preponente la
rappresentanza per la conclusione dei contratti.
Art. 1753
Agenti di assicurazione
Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli
agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dalle
norme corporative o dagli usi e in quanto siano compatibili con
la natura dell’attività assicurativa.
Diventare Agente di
Commercio
Requisiti agente di commercio
Apertura Partita IVA e Iscrizione al Registro Imprese
Spese detraibili dagli agenti di commercio
Contributo previdenziale ENASARCO
Contratto d' Agenzia
Patto di non concorrenza
Diritto di
esclusiva
Cessazione del
rapporto di agenzia e indennità di fine rapporto
e Registro Imprese
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