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Contratto di Agenzia: considerazioni preliminari e norme giuridiche
Lo strumento giuridico per
assumere un agente e/o un rappresentante è il contratto di
agenzia regolato negli articoli da 1742 a 1753 codice civile e
dagli accordi collettivi.
Gli accordi economici collettivi
I rapporti che hanno origine dal contratto di
agenzia o di rappresentanza di commercio sono regolati, dal
punto di vista economico, dagli accordi economici collettivi,
stipulati fra le associazioni aderenti alle varie federazioni
dell'industria e del commercio da una parte e le associazioni
sindacali nazionali degli agenti e rappresentanti di commercio
dall'altra. Tali accordi regolano i rapporti fra gli agenti e
rappresentanti di commercio e le ditte industriali e commerciali
e artigiane siano esse ditte individuali o società. Gli agenti
possono essere persone fisiche e società. Circa il valore
giuridico e pratico degli accordi, basterà richiamare poche
nozioni fondamentali. Gli accordi economici collettivi ed i
contratti collettivi di lavoro, prevalgono sugli usi, anche se
richiamati dalle leggi e dai regolamenti. Gli accordi economici
collettivi hanno efficacia per tutti coloro che esercitano la
loro attività nel ramo di produzione regolato dagli accordi
medesimi. L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini
dell'applicazione del contratto collettivo e delle norme
equiparate, si determina secondo l'attività effettivamente
esercitata, nel senso che le norme sono obbligatorie non solo
per le associazioni professionali interessate, ma anche per
tutti coloro che appartengono alle categorie regolate dalle
norme medesime, siano o no iscritti nelle associazioni predette.
In sintesi l'impresa preponente, osservando le specifiche
normative, può utilizzare per la distribuzione dei propri beni e
servizi l'opera di agenti. Questi assicurano la penetrazione in
nuovi mercati e la competitività aziendale. Infatti si
preoccupano della cura della clientela, dello studio delle
condizioni di mercato, della solvibilità dei clienti, delle
effettive prospettive di introduzione dei prodotti. E’ alla luce
di tutti questi obblighi che l'Agente è impegnato
contrattualmente.
CHI E' L'AGENTE
Quindi "è agente commerciale la persona che, in
qualità d'intermediario indipendente, è incaricata in maniera
permanente di trattare per un'altra persona, chiamata
preponente, la vendita e/o l'acquisto di merci ovvero di
trattate e di concludere dette operazioni in nome e per conto
del preponente". Non può essere agente di commercio: il
rappresentante legale di società o assicurazioni, il socio
abilitato ad impegnare altri soci, l'amministratore giudiziario,
il curatore di fallimento, il liquidatore. La definizione di
agente riafferma la qualità di intermediario indipendente
dell'operatore ed indica l'incompatibilità con lo svolgimento
di tale attività da parte di soggetti legati da vincoli
societari, o da parte di persone alle quali sono state affidati
incarichi giudiziari. Nella sostanza l'agente è e rimane un
Promotore di Contratti, oppure se Rappresentante porrà a
conclusione gli stessi. Oggetto della sua attività sono le merci
in acquisto od in vendita; si deve dare all'espressione "merci"
un significato molto ampio tenuto conto che in Italia vi sono
molti Agenti del campo pubblicitario che vendono spazi
pubblicitari, o Agenti che trattano titoli atipici o più
semplicemente procacciano abbonamenti alla Mandante che si
interessa di informazioni. L'agente di commercio, quindi,
promuove la conclusione di contratti fra la ditta ed i clienti
senza avere la facoltà di concluderli, mentre, come vedremo, il
rappresentante è autorizzato a concluderli. Si tratta di
contratto del quale sono caratteristiche essenziali la stabilità
degli impegni dei contraenti e l'onerosità dell'incarico. Il
contratto è bilaterale perché l'agente o rappresentante assume
l'obbligo di promuovere o concludere affari per conto della
ditta, e questa si obbliga a corrispondere una retribuzione.
L'incarico non deve essere occasionale; ove riguardasse un solo
affare, il mandatario potrebbe essere mediatore o procuratore o
anche semplicemente procacciatore d'affari, secondo la natura e
le condizioni dell'incarico, ma non potrebbe assumere la
fisionomia dell'agente di commercio o del rappresentante, che
si delinea soltanto con la stabilità dell'incarico, non importa
se per una durata più o meno lunga.
I doveri dell'Agente
Facciamo ora un cenno sugli obblighi
dell'agente e del rappresentante, prima sugli obblighi in
generale e poi su quelli specifici di promozione di contratti.
Generalmente i principali obblighi dell'agente o rappresentante
di commercio sono quelli di promuovere o concludere affari,
quelli di fornire alla ditta le informazioni sulle condizioni di
mercato nella zona affidatagli e sugli affari proposti o
conclusi, quelli di non assumere incarichi di altre ditte nella
stessa zona e per lo stesso ramo d'affari, quella di trasmettere
puntualmente alla ditta le proposte o le notizie riguardanti gli
affari conclusi e trasmettere puntualmente un estratto conto,
che indichi gli elementi essenziali in base ai quali è stato
effettuato il calcolo delle provvigioni stesse.
Altro dovere dell'agente o rappresentante è
quello di adottare i provvedimenti necessari per cautelare gli
interessi della ditta, ove sorgano incidenti o contestazioni,
quello di avvertire la ditta quando non sia in grado di eseguire
l'incarico affidatogli, e quello di rispettare il termine di
preavviso qualora si voglia rinunciare all'incarico.
Obbligo di promuovere e incrementare le vendite dei prodotti
Il più importante fra gli
obblighi facenti capo all'agente è quello di promuovere e di
incrementare le vendite per conto del proprio preponente. Tale
obbligo è tacitamente connesso al contratto di agenzia. Non è
però possibile individuare regole comuni che ne determinino
l'ampiezza. Sotto questo profilo la regolamentazione del
rapporto sarà rimessa alle volontà delle parti in sede di
stesura del documento contrattuale. Tuttavia si può ricordare
che non sempre è possibile disciplinare questa obbligazione in
modo rigido e vincolante per l'agente. Il più delle volte un
simile atteggiamento si porrebbe in contrasto con i caratteri di
autonomia e di indipendenza propri dell'attività di questo
soggetto. Di qui il rischio conseguente di vedersi riconosciuto,
in luogo di un contratto d'agenzia, un rapporto di lavoro
subordinato e di vedersi applicate le norme, assai più gravose
per il preponente, proprie di quest'ultimo rapporto. Sul punto
si tornerà più avanti. In ogni modo si deve ribadire che
l'agente è tenuto, per la natura stessa del contratto d'agenzia,
a promuovere ed incrementare le vendite per conto del
preponente, quindi il mancato svolgimento dell'attività di
promozione comporta quasi ovunque un inadempimento tale da
consentire al preponente di chiedere il risarcimento dei danni,
ed in determinati casi più gravi, la risoluzione del contratto.
Pertanto per l'agente è essenziale l'incarico di promuovere gli
affari (cod. civ. 1742). La sua funzione è così quella di un
organo di collegamento tra corrispondenti lontani. L'agente
suscita e conduce le trattative con l’ efficacia della sua
presenza e dei rapporti personali; l'affare si concluderà poi
direttamente fra la Casa e il cliente. Agente e Preponente
devono collaborare, quindi, è interesse sia della casa che
dell'agente arrivare ad una rapida e buona intesa, per acquisire
stabilmente la clientela nella zona dell'agente e rifornirla dei
prodotti venduti con soddisfazione di tutte e tre le parti:
l'azienda, l'agente e la clientela. A questo fine la
collaborazione con l'azienda è un presupposto indispensabile e
l'agente ha anche la funzione di fare da cuscinetto tra la casa
ed i clienti per il buon fine degli affari e per mantenere buone
le relazioni con i clienti, che sono il suo patrimonio, oltre
alla sua professionalità. Egli ha anche la convenienza di
mantenere la migliore l'immagine della casa per cui lavora. I
rapporti tra l'agente e la casa sono sanciti come detto
formalmente da un contratto che sarà diverso per settore
merceologico, se sarà dettagliato, e a seconda degli sviluppi
dei rapporti sindacali, che sono in evoluzione.
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