Contributo previdenziale ENASARCO
La Fondazione ENASARCO, è
stata costituita con la Delibera del Consiglio di
Amministrazione del 27/11/1996 per effetto del Decreto
Legislativo 509/94.
L’ ENASARCO è un organismo di diritto privato
che persegue finalità di pubblico interesse nel settore della
previdenza obbligatoria, dell'assistenza, della formazione e
qualificazione professionale degli Agenti e Rappresentanti di
commercio.
Debbono essere iscritti alla Fondazione
ENASARCO gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano
sul territorio nazionale per conto di preponenti italiane o di
preponenti straniere che abbiano sede o una qualsiasi dipendenza
in Italia.
In base al Regolamento Enasarco vigente a partire dal primo
gennaio 2004, NON devono essere più iscritti gli agenti la cui
attività viene svolta esclusivamente all'estero.
I preponenti stranieri che non abbiano alcuna sede o dipendenza
in Italia devono iscrivere alla Fondazione i propri agenti
operanti in Italia impegnandosi al rispetto delle norme
contenute nel Regolamento, mediante atto redatto in lingua
italiana.
I contributi versati sono calcolati nella
misura del 13,50 % su tutti le somme percepite dall’agente (
premi, rimborsi spese, provvigioni), di cui il 6,75% è a carico
della mandante, mentre il restante 6,75% è a carico dell’agente.
Sarà l’azienda mandante a effettuare i versamenti all’ ENASARCO
anche per la parte spettante all’agente di commercio.
Il contributo previdenziale ha comunque un
massimale e un minimale che varia a seconda se agente è
inquadrato come monomandatario o plurimandatario.
Agente di commercio monomandatario ha come
minimale contributivo annuo euro 759,00 ed un massimale
provvisionale annuo su cui calcolare il contributo di a euro
26.603.
Agente di commercio plurimandatario ha come
minimale contributivo annuo euro381,00 ed un massimale
provvigionale annuo su cui calcolare il contributo di a
euro15.202 .
Il contributo minimale è dovuto solo nel caso
in cui l’agente abbia maturato provvigioni nel corso dell’anno,
altrimenti se il rapporto non è stato fruttifero i minimali non
vengono corrisposti all’ ENASARCO.
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