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Contributo previdenziale ENASARCO

La Fondazione ENASARCO, è stata costituita con la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/11/1996 per effetto del Decreto Legislativo 509/94.

L’ ENASARCO è un organismo di diritto privato che persegue finalità di pubblico interesse nel settore della previdenza obbligatoria, dell'assistenza, della formazione e qualificazione professionale degli Agenti e Rappresentanti di commercio.

Debbono essere iscritti alla Fondazione ENASARCO gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale per conto di preponenti italiane o di preponenti straniere che abbiano sede o una qualsiasi dipendenza in Italia.
In base al Regolamento Enasarco vigente a partire dal primo gennaio 2004,  NON devono essere più iscritti gli agenti la cui attività viene svolta esclusivamente all'estero.
I preponenti stranieri che non abbiano alcuna sede o dipendenza in Italia devono iscrivere alla Fondazione i propri agenti operanti in Italia impegnandosi al rispetto delle norme contenute nel Regolamento, mediante atto redatto in lingua italiana.

I contributi versati sono calcolati nella misura del 13,50 % su tutti le somme percepite dall’agente ( premi, rimborsi spese, provvigioni), di cui il 6,75% è a carico della mandante, mentre il restante 6,75% è a carico dell’agente. Sarà l’azienda mandante a effettuare i versamenti all’ ENASARCO anche per la parte spettante all’agente di commercio.

Il contributo previdenziale ha comunque un massimale e un minimale che varia a seconda se agente è inquadrato come monomandatario o plurimandatario.

Agente di commercio monomandatario ha come minimale contributivo annuo euro 759,00 ed un massimale provvisionale annuo su cui calcolare il contributo di a euro 26.603.

Agente di commercio plurimandatario ha come minimale contributivo annuo euro381,00 ed un massimale provvigionale annuo su cui calcolare il contributo di a euro15.202 .

Il contributo minimale è dovuto solo nel caso in cui l’agente abbia maturato provvigioni nel corso dell’anno, altrimenti se il rapporto non è stato fruttifero i minimali non vengono corrisposti all’ ENASARCO.

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