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La correttezza professionale è alla base di ogni rapporto

In quasi tutti gli Ordini professionali ci sono delle regole da rispettare e sono definite con il termine di "Norme di deontologia professionale", cioè norme sui diritti e doveri professionali.
Anche se per gli Agenti di commercio non è previsto un Ordine bensì un Ruolo, desideriamo iniziare un discorso molto importante non solo per quanto riguarda i rapporti tra i colleghi che svolgono l'attività di Agente di commercio, ma anche per quanto concerne i rapporti tra Agente di commercio e cliente, nonché tra Agente e Preponente.
Qualche volta, nei rapporti commerciali si verificano situazioni che non sono all’impronta della correttezza professionale. Qui, vorremmo sottolineare che la correttezza professionale incontra sempre il plauso di tutti.
Tralasciando momentaneamente ciò che concerne la correttezza professionale dei primi due aspetti, sui quali avremo modo di tornare in altra occasione, in questo articolo affronteremo solo il problema relativo ai Diritti e Doveri previsti dal contratto di agenzia.
L'argomento, come già si può intuire, è di una tale portata che impli­cherebbe la stesura di un libro, ma in questa occasione vogliamo soffermarci su un semplice punto che spesso è fonte di diatriba tra l'Agente ed il Preponente. Ma veniamo al dunque della situazione, l’ agente commerciale nello svolgimento della propria attività deve tu­telare gli interessi del Preponente e agire con la lealtà e buona fede. Per contro, il Preponente, nei suoi rapporti con l'Agente, deve agire con lealtà e buona fede.
Il punto focale messo in evidenza è la lealtà e buona fede di entrambe le parti. In altri termini, se non c'è lealtà e buona fede non c'è neanche la correttezza professionale.
È del tutto inutile, nella stesura di un contratto di agenzia, inserire delle clausole che fanno riferimento a quanto previsto dal Codice Civile e dagli Accordi Economici Collettivi, quando poi queste vengono disattese. Molte sono le lamentele degli Agenti sul mancato rispetto degli accordi stipulati: alcuni ordini non sono stati evasi, la provvigione mi viene pagata in ritardo, non mi mandano le copie delle fatture, il FIRR non è stato versato all’ENASARCO, ecc…
È facile, poi, dire che l'Agente di commercio è un "individualista", è una "persona che non sta con la stessa azienda più di un certo numero di anni". Per contro, però, ci sono molti casi che dimostrano anche il con­trario.
Al fine di eliminare dette incresciose situazioni, che alla fine possono portare alla rottura del contratto, non resta altro che dimostrare in ogni momento una correttezza professionale basata sui diritti e doveri di cia­scuna parte in causa. A questo proposito il contratto di agenzia prevede quanto segue:

AGENTE DI COMMERCIO

Gli articoli 1746 e 1747 del Codice Civile sanciscono che l'Agente deve:

  • adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevette;
  • fornire al Preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli;
  • fornire ogni altra in­formazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari;
  • osservare gli obblighi che incombono al commissionario (art. 1731 e seguenti del C.C.)
  • avvisare il preponente quando non è in grado di eseguire l’incarico affidatogli.

Inoltre, l'Agente commerciale deve, nello svolgimento della propria attività, tutelare innanzitutto gli interessi del Preponente e agire con leal­tà e buona fede. In particolare, egli deve:

a) adoperarsi adeguatamente per trattare ed eventualmente concludere gli affari di cui è incaricato;

b) comunicare al Preponente tutte le informazioni necessarie di cui dispone;

c) attenersi alle istruzioni ragionevoli impartite dal Preponente.

PREPONENTE

Dalla lettura degli articoli dal 1742 al 1752 del Codice Civile sul contratto di agenzia non emergono particolari diritti e obblighi in capo al Preponente. Tuttavia, egli ha:

  • il diritto a che l'Agente rispetti gli obblighi già citati precedentemente;
  • l'obbligo di non valersi contemporaneamente di più Agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività;
  • deve provvedere all’iscrizione degli Agenti presso l'Enasarco
  • l'obbligo di accantonare presso l’ Enasarco l'indennità risoluzione rapporto (FIRR) ai sensi dell'art. 1751 del Codice Civile
  • l'obbligo di versare i contributi all'Enasarco;
  • l'obbligo di consegnare all'Agente, entro il 20 aprile di ogni anno, i certificati relativi alla ritenuta Enasarco e alla ritenuta d’acconto IRPEF, nonché la dichiarazione di ritenuta d'imposta del 20% sul FIRR liquidato direttamente dal Preponente, nell'ipotesi di cessazione dell'attività.

Inoltre il preponente deve agire nei confronti dell’ agente con lealtà e in buona fede. In particolare agli deve:

a) mettere a disposizione dell'Agente la documentazione necessaria relativa ai prodotti questione;

b) procurare all'Agente le informazioni utili necessarie all' esecuzione del contratto di agenzia in particolare avvertire l’Agente entro un termine ragionevole non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'Agente avrebbe normalmente potuto attendersi;

c) informare l'Agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto o della mancata esecuzione di un affare procuratogli.

 

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