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La correttezza professionale è alla base di ogni rapporto
In quasi tutti gli Ordini professionali ci
sono delle regole da rispettare e sono definite con il termine
di "Norme di deontologia professionale", cioè norme sui diritti
e doveri professionali.
Anche se per gli Agenti di commercio non è
previsto un Ordine bensì un Ruolo, desideriamo iniziare un
discorso molto importante non solo per quanto riguarda i
rapporti tra i colleghi che svolgono l'attività di Agente di
commercio, ma anche per quanto concerne i rapporti tra Agente di
commercio e cliente, nonché tra Agente e Preponente.
Qualche volta, nei rapporti commerciali si
verificano situazioni che non sono all’impronta della
correttezza professionale. Qui, vorremmo sottolineare che
la correttezza professionale incontra sempre il plauso di tutti.
Tralasciando momentaneamente ciò che concerne
la correttezza professionale dei primi due aspetti, sui quali
avremo modo di tornare in altra occasione, in questo articolo
affronteremo solo il problema relativo ai Diritti e Doveri
previsti dal contratto di agenzia.
L'argomento, come già si può intuire, è di una
tale portata che implicherebbe la stesura di un libro, ma in
questa occasione vogliamo soffermarci su un semplice punto che
spesso è fonte di diatriba tra l'Agente ed il Preponente. Ma
veniamo al dunque della situazione, l’ agente commerciale nello
svolgimento della propria attività deve tutelare gli interessi
del Preponente e agire con la lealtà e buona fede. Per contro,
il Preponente, nei suoi rapporti con l'Agente, deve agire con
lealtà e buona fede.
Il punto focale messo in evidenza è la lealtà e
buona fede di entrambe le parti. In altri termini, se non c'è
lealtà e buona fede non c'è neanche la correttezza
professionale.
È del tutto inutile, nella stesura di un
contratto di agenzia, inserire delle clausole che fanno
riferimento a quanto previsto dal Codice Civile e dagli Accordi
Economici Collettivi, quando poi queste vengono disattese.
Molte sono le lamentele degli Agenti sul mancato rispetto degli
accordi stipulati: alcuni ordini non sono stati evasi, la
provvigione mi viene pagata in ritardo, non mi mandano le copie
delle fatture, il FIRR non è stato versato all’ENASARCO, ecc…
È facile, poi, dire che l'Agente di commercio
è un "individualista", è una "persona che non sta con la stessa
azienda più di un certo numero di anni". Per contro, però, ci
sono molti casi che dimostrano anche il contrario.
Al fine di eliminare dette incresciose
situazioni, che alla fine possono portare alla rottura del
contratto, non resta altro che dimostrare in ogni momento una
correttezza professionale basata sui diritti e doveri di
ciascuna parte in causa. A questo proposito il contratto di
agenzia prevede quanto segue:
AGENTE DI COMMERCIO
Gli articoli 1746 e 1747 del Codice Civile
sanciscono che l'Agente deve:
- adempiere l'incarico
affidatogli in conformità delle istruzioni ricevette;
- fornire al Preponente le informazioni riguardanti
le condizioni del mercato nella zona assegnatagli;
- fornire ogni altra informazione utile per valutare
la convenienza dei singoli affari;
- osservare gli obblighi che incombono al
commissionario (art. 1731 e seguenti del C.C.)
- avvisare il preponente quando non è in
grado di eseguire l’incarico affidatogli.
Inoltre, l'Agente commerciale deve, nello
svolgimento della propria attività, tutelare innanzitutto gli
interessi del Preponente e agire con lealtà e buona fede. In
particolare, egli deve:
a) adoperarsi adeguatamente per trattare ed
eventualmente concludere gli affari di cui è incaricato;
b) comunicare al Preponente tutte le
informazioni necessarie di cui dispone;
c) attenersi alle istruzioni ragionevoli
impartite dal Preponente.
PREPONENTE
Dalla lettura degli articoli dal 1742 al 1752
del Codice Civile sul contratto di agenzia non emergono
particolari diritti e obblighi in capo al Preponente. Tuttavia,
egli ha:
- il diritto a che l'Agente rispetti gli obblighi già
citati precedentemente;
- l'obbligo di non valersi contemporaneamente di più
Agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività;
- deve provvedere all’iscrizione degli Agenti presso
l'Enasarco
- l'obbligo di accantonare presso l’ Enasarco
l'indennità risoluzione rapporto (FIRR) ai sensi dell'art.
1751 del Codice Civile
- l'obbligo di versare i contributi all'Enasarco;
- l'obbligo di consegnare all'Agente, entro il 20
aprile di ogni anno, i certificati relativi alla ritenuta
Enasarco e alla ritenuta d’acconto IRPEF, nonché la
dichiarazione di ritenuta d'imposta del 20% sul FIRR
liquidato direttamente dal Preponente, nell'ipotesi di
cessazione dell'attività.
Inoltre il preponente deve agire nei confronti
dell’ agente con lealtà e in buona fede. In particolare agli
deve:
a) mettere a disposizione dell'Agente la
documentazione necessaria relativa ai prodotti questione;
b) procurare all'Agente le informazioni utili necessarie all'
esecuzione del contratto di agenzia in particolare avvertire l’Agente entro un termine ragionevole
non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali
sarà notevolmente inferiore a quello che l'Agente
avrebbe normalmente potuto attendersi;
c) informare l'Agente, entro un termine
ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto o della mancata
esecuzione di un affare procuratogli.
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