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Diritto di
esclusiva
L’art. 1743 del codice civile regolamenta
il diritto di esclusiva delle agenzie di commercio, tale
articolo dispone che: “Il preponente non può valersi
contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo
stesso ramo di attività; né l’agente può assumere l’incarico di
trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di
più imprese in concorrenza tra loro”.
Il diritto di esclusiva è un elemento
naturale del contratto, ma non essenziale, nel senso che
potrebbe anche non essere concessa. Ma, qualora nel contratto
stipulato non esistesse una clausola esplicitamente contraria a
tale diritto, sia l’agente di commercio che la mandante dovranno
ritenersi vincolati.
Il diritto di esclusiva nel contratto di
agenzia può essere relativo alla zona, alla clientela (in questo
caso al contratto dovrà essere allegato un elenco clienti in
esclusiva) o ad entrambe, e garantisce all’agente il diritto
alle provvigioni per tutti gli affari conclusi nella zona o con
tutti i clienti concessi in esclusiva, anche se tali affari non
siano stati conclusi direttamente dall’agente. Infatti nella
maggior parte dei casi, il diritto di esclusiva non vieta alla
mandante di effettuare vendite dirette ai clienti, ma le
provvigioni che derivano da tali affari dovranno essere comunque
corrisposte all’agente.
Qualora vi fosse una violazione del diritto di esclusiva, la parte responsabile
di tale violazione è obbligata a risarcire la controparte come
previsto dal contratto d’agenzia.
Requisiti agente di commercio
Agente
monomandatario
Agente plurimandatario
Apertura Partita IVA e Iscrizione al Registro Imprese
Spese detraibili dagli agenti di commercio
Contributo previdenziale ENASARCO
Contratto d' Agenzia
Patto di non concorrenza
Diritto di
esclusiva
Cessazione del
rapporto di agenzia e indennità di fine rapporto
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