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Il Divieto di Concorrenza e la Risoluzione del Rapporto
Esperienza insegna che sul divieto di
concorrenza sussistono molteplici dubbi (spesso fonti di
disguidi e contenzioso) e che lo stesso riguarda reciprocamente
sia la casa mandante sia l'agente o rappresentante.
Per la normativa, il riferimento è al Codice
Civile (art. 1743) e agli AEC settoriali, in base ai quali
mentre la casa mandante non può avvalersi contemporaneamente
nella stessa zona e per lo stesso ramo di più agenti o
rappresentanti, gli stessi a loro volta non possono assumere
l'incarico di trattare gli affari di più ditte che siano in
concorrenza tra di loro.
Su questo contesto generale va ad inserirsi lo
specifico aspetto contrattuale che sulla base delle
intese intercorse tra le
parti, configura l'agente-rappresentante quale monomandatario
(e quindi "in esclusiva"), oppure plurimandatario (che può intrattenere
rapporti con più ditte mandanti).
Detto in altre parole per il monomandatario il
divieto di concorrenza è assoluto (in quanto non può comunque
intrattenere altri rapporti anche se con aziende non concorrenti
), mentre per il plurimandatario è in un certo senso "relativo"
(potrà farlo con aziende che non siano concorrenti fra di loro
).
Secondo gli AEC gli estremi della concorrenza
sono esclusi "quando l'incarico riguarda generi di prodotti che
per foggia , destinazione e valore di uso siano diversi e
infungibili fra di loro".
Il mancato rispetto del divieto di concorrenza
di norma porta a configurare l'ipotesi della "giusta causa"
della risoluzione del rapporto con tutti i riflessi e le
conseguenze del caso (non riconoscimento del preavviso,
dell'indennità suppletiva di clientela ecc.)
Mentre per il plurimandatario di fatto
possono aversi problemi nell'individuazione certa
dell'infrazione, per il monomandatario scatta con il solo fatto
che abbia anche altre aziende e questo agli interessati spesso
"ingenuamente" sfugge.
Nel contesto della materia un accenno va fatto
anche al c.d. “patto di non concorrenza” che peraltro, se e
quando presente, originerà riflessi solo successivamente alla
risoluzione del rapporto in quanto l’interessato si impegna, di
norma a fronte di un aggiuntivo riconoscimento economico, a non
fare concorrenza alla casa mandante per un certo periodo e
nell’ambito di specifiche condizioni.
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