IVA PER CASSA
La norma riguarda gli agenti con provvigioni
annue fino ad euro 200.000
Con la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale»
del decreto 26.3.2009 del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, è entrata in vigore lo scorso 28 aprile 2009 la
disciplina della cosiddetta "Iva per cassa" introdotta dal
decreto legge 185/08. Ciò permette ora di poter optare per il
"pagamento" dell'imposta al momento dell'effettivo incasso della
fattura.
A chi si rivolge la norma?
Ammesse all'esigibilità differita sono le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o
committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o
professione, da parte di soggetti Iva che nell'anno solare
precedente hanno realizzato - o, nel caso di inizio attività,
prevedano di realizzare - un volume d'affari non superiore a
200mila euro. Quindi, la norma è rivolta a tutti gli agenti che
emettono fatture di provvigioni alle proprie ditte mandanti
oppure che effettuano anche commercio all'ingrosso di beni e
prodotti (ciò intendendo che effettuano vendite ad altri
soggetti passivi Iva e quindi non a privati) e che rientrano nel
limite sopra indicato.
Nel caso tipico dell'agente, non si applica
pertanto tale regime in caso di cessioni di beni a privati
(esempio, cessione dell'autovettura).
Tale regime è conveniente qualora tra il
momento dell'emissione della fattura e quello dell'incasso
trascorra qualche mese. Nel caso contrario, invece, in cui tra
l'emissione della fattura e l'incasso intercorra solamente
qualche giorno nessun vantaggio concreto viene rilevato.
Come "differire" l'esigibilità
dell'Iva?
La fattura relativa all'operazione per cui si vuole fruire
dell'Iva per cassa deve necessariamente essere
emessa con l'indicazione che si tratta di
operazione con imposta a esigibilità differita, ex
articolo 7 del Dl 185/2008.
La mancata annotazione produrrà
l'assoggettamento della cessione del bene o della prestazione di
servizio alle regole ordinarie.
Nella fattura pertanto dovrà essere indicata
(con qualsiasi modalità a libera scelta dell'agente) la seguente
dicitura:
"trattasi di operazione con imposta a
esigibilità differita, ex
articolo 7 del Dl 185/2008"
Come funzionava fino ad ieri
l'esigibilità dell'Iva?
Fino alle fatture emesse fino al 28.4.2009
l'Iva diventava esigibile (cioè doveva essere versata
all'Erario) nel momento di emissione delle fatture stesse. Le
note scadenze di versamento erano le seguenti:
- 16 maggio per le fatture emesse dal 1°
gennaio al 31 marzo, indipendentemente dall'incasso della
stessa,
- 16 agosto per le fatture emesse dal 1° aprile
al 30 giugno, indipendentemente dall'incasso della stessa,
- 16 novembre per le fatture emesse dal 1°
luglio al 30 settembre, indipendentemente dall'incasso della
stessa,
- 16 marzo per le fatture emesse dal 1° ottobre
al 31 dicembre, indipendentemente dall'incasso della stessa.
Quando diventa esigibile l'Iva da oggi
in poi?
L'imposta diventa esigibile (e detraibile, di conseguenza, per
l'acquirente o committente) all'atto del pagamento del
corrispettivo. In caso di pagamento parziale, l'esigibilità si
verifica pro-quota, nella proporzione esistente fra la somma
incassata e il corrispettivo complessivo.
Scatta in ogni caso l'obbligo di versamento dell'imposta, a
prescindere dall'incasso, decorso un anno dal momento di
effettuazione dell'operazione. Eccezione alla regola,
l'assoggettamento del cessionario o del committente a procedure
esecutive o concorsuali.
Pertanto, le note scadenze di versamento sono
le seguenti:
- 16 maggio per le fatture incassate dal 1°
gennaio al 31 marzo,
- 16 agosto per le fatture incassate dal 1°
aprile al 30 giugno,
- 16 novembre per le fatture incassate dal 1°
luglio al 30 settembre,
- 16 marzo per le fatture incassate dal 1°
ottobre al 31 dicembre.
A quali adempimenti è tenuto il cedente o prestatore?
Il soggetto che effettua la prestazione è tenuto comunque ad
adempiere agli obblighi prescritti dal decreto Iva (fatturazione
e registrazione).
Per quanto riguarda la liquidazione periodica dell'imposta,
l'operazione confluirà in quella relativa al mese o trimestre
nel corso del quale l'Iva diviene esigibile (per il pagamento o
il trascorrere dell'anno).
Cosa accade se nel corso dell'anno si supera il limite
dei 200mila euro?
L'Iva relativa alle operazioni effettuate successivamente al
superamento della soglia dei 200mila tornerà a essere trattata
secondo le regole generali. Resta inteso che resteranno a
esigibilità differita le operazioni ancora "in piedi",
precedentemente effettuate.
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