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2. LE PROCEDURE

 

Un’impresa che decida di operare sui mercati esteri deve seguire determinate procedure. È importante tener presente che non esiste una formula vincente da seguire ma ogni caso va analizzato per le sue specificità.

Le procedure di seguito descritte sono quelle basilari, comuni a tutte le imprese internazionali.

Infatti, alle formalità generiche di inizio attività (costituzione, apertura P.IVA, iscrizione in Camera di Commercio) segue la richiesta di un numero meccanografico, richiesto in tutte le transazioni internazionali, da inoltrare all’Ufficio Commercio Estero della CCIAA della provincia in cui ha sede l’impresa.

Poi, esiste una serie di adempimenti specifici legati al prodotto, al paese e al tipo di transazione che in ultima analisi possono essere riassunti in tre procedure d'obbligo a cui devono sottostare gli imprenditori:

- la dichiarazione doganale;

- la comunicazione valutaria statistica (CVS), per operazioni oltre i 20 milioni;

- la documentazione di trasporto.

La dichiarazione doganale è un documento indispensabile per effettuare qualsiasi operazione in paesi extracomunitari. Si tratta di un formulario unico valido sia per l'importazione che per l'esportazione. Deve essere presentato in dogana prima dell'inizio di qualsiasi operazione doganale con stati extracomunitari e la sua compilazione deve essere redatta dal proprietario della merce, da un suo dipendente oppure da uno spedizioniere iscritto all'albo.

Per gli scambi tra paesi comunitari, dopo l'abolizione delle frontiere all'interno della Unione Europea, l'obbligo della dichiarazione doganale è stato sostituito dalla presentazione di un formulario statistico denominato modello INTRASTAT.

Normalmente la maggior parte delle merci è importabile o esportabile a dogana senza particolari autorizzazioni o formalità ministeriali. Permangono, tuttavia, tutta una serie di eccezioni e, per i prodotti classificati come non liberi a dogana, sono necessarie diverse procedure di autorizzazione, di sorveglianza preventiva e di controllo.

2.1 Le importazioni

Per le importazioni le procedure più frequenti sono:

● Autorizzazione Ministeriale all'Importazione. Di solito valida per sei mesi (i moduli sono in distribuzione presso le Camere di Commercio).

● Dichiarazione d'Importazione. Non deve essere effettuata per operazioni di esportazione in temporanea e per il ritorno di merci italiane (i moduli sono reperibili presso le CCIAA)

● Attestazione Tecnica. Procedura di sorveglianza per l'importazione di prodotti tessili.

● Certificato Internazionale d'Importazione. Procedura di controllo per verificare l'effettiva destinazione di merci e prodotti determinati. 

2.2 Le esportazioni

Per l'esportazione le procedure più frequenti sono:

● Autorizzazione all'Esportazione. Valido per le merci comprese nella tabella export. La domanda deve essere presentata al Ministero del Commercio Estero.

● Certificato di Origine. Documento rilasciato dalla CCIAA che accompagna la merce e certifica ufficialmente il paese di origine dei prodotti.

● Visti. Sono delle dichiarazioni da riportare sulla fattura commerciale ai fini del perfezionamento delle modalità inerenti la vendita di beni ad operatori esteri.

● La comunicazione valutaria statistica è uno strumento procedurale di segnalazione statistica che assolve ad una funzione conoscitiva del fenomeno valutario. La comunicazione riguarda transazioni superiori ai 20 milioni di lire, sia nella forma di operazioni canalizzate che decanalizzate (al di fuori del sistema bancario o di intermediari abilitati).

La documentazione di trasporto varia a seconda del mezzo utilizzato. Per informazioni di dettaglio, è opportuno consultare il capitolo “Il trasporto”.

2.3 Imprese estere in Italia

Le imprese estere possono operare nel territorio dello Stato Italiano in due diverse forme:

● possono aprire un’unità locale (o filiale)

● possono aprire delle sedi secondarie.

La differenza tra le due forme sta nel fatto che le sedi secondarie devono avere una rappresentanza legale stabile, mentre le unità locali non possono rappresentare l’impresa estera nei confronti di terzi.

Un problema da affrontare in entrambi i casi è legato alla sussistenza delle condizioni di reciprocità. Nel caso di società straniere, la verifica in capo alla società stessa e al rappresentante stabile nominato per la sede secondaria verrà effettuata dalla Camera di Commercio.

Vediamo brevemente le procedure da seguire nei due casi.

2.3.1 Unità locale di società estera in Italia

Per unita` locale si intende il luogo, con ubicazione diversa da quella della sede,  in  cui  si  esercitano  una  o   piu`  attivita`  inerenti  a  quella dell'impresa. Gli operatori adottano liberamente varie dizioni: filiale, succursale, agenzia, ufficio di rappresentanza, deposito, magazzino.

Infatti, esempi di unità locale sono  l'impianto  per la produzione di beni o per la prestazione di  servizi, il magazzino di distribuzione di beni, l'ufficio direttivo,  tecnico   o   amministrativo, i depositi IVA (per la custodia di beni nazionali e comunitari che non sono destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi stessi), o gli uffici di rappresentanza.

Questi ultimi consistono in un insediamento che ha la funzione di “banco di prova” per saggiare le potenzialità del mercato locale: un’attività tipica di questi uffici è quella di promuovere l’immagine dell’impresa estera nel mercato locale.

Le localizzazione di attivita` che non siano facilmente riconducibili ai casi

illustrati sono, comunque, da ritenersi unita` locali  se in esse sia prevista la presenza continuativa di almeno un addetto. 

Ai sensi degli artt. 9  e 10 del Dpr 581/95, entro 30 giorni dall’apertura, l’unità locale di un’impresa estera deve iscriversi presso la Camera di Commercio italiana del territorio di competenza, presentando una semplice denuncia al Repertorio Economico-amministrativo (REA), mediante appositi modelli firmati dal legale rappresentante dell’impresa estera.

Nel caso di prima iscrizione, va, inoltre, allegato un certificato tradotto con perizia giurata da parte di un perito del Tribunale o da ambasciata o consolato italiano ubicato nel Paese straniero di provenienza, rilasciato dall’ente dello Stato estero che eserciatle funzioni corrispondenti al registro Imprese in Italia, dal quale risultino i dati anagrafici e legali dell’impresa.

2.3.2 Sede secondaria di società estera in Italia

La sede secondaria si caratterizza, principalmente, per due elementi:

  • la stabilità dell’insediamento

  • la rappresentanza stabile.

Deve, infatti, essere nominato un soggetto preposto all’esercizio della sede secondaria che ha anche la rappresentanza nei confronti dei terzi, avendo una certa autonomia gestionale per quanto riguarda la parte ordinaria della gestione d’impresa.

La società estera con sede secondaria in Italia è obbligata a iscriversi presso l’Ufficio del Registro Imprese della Camera di Commercio italiana competente per il territorio, ai sensi degli artt. 2197 e 2506 del Codice Civile. Queste imprese sono, pertanto, soggette alle norme sulle scritture contabili, sui rapporti di lavoro e sulla necessità di eventuali autorizzazioni amministrative per lo svolgimento dell’attività.

Ai modelli di iscrizione è necessario allegare l’atto costitutivo e lo statuto dell’impresa, l’atto istitutivo della sede secondaria e l’atto di nomina del preposto, qualora la nomina non sia contenuta nell’atto istitutivo.

Gli atti, se redatti in lingua straniera, devono essere tradotti con perizia giurata (presso il Tribunale o un notaio italiano) da parte di un perito del Tribunale o da ambasciata o consolato italiano ubicato nel Paese straniero. Questi atti vanno depositati da un notaio e sono soggetti a legalizzazione da parte di autorità diplomatiche o consolari del Paese di provenienza, fatte salve convenzioni o accordi internazionali o bilaterali specifici.

2.5 Un esempio: la costituzione di una filiale italiana negli Stati Uniti

Analogamente a quanto avviene in Italia, negli USA ci sono tre forme giuridiche fondamentali mediante le quali svolgere un’attività’ economica: la ditta individuale (“sole proprietorship”), la società di persone (“partnership”) e la società di capitali (“corporation”).

Non esiste alcuna discriminazione nei confronti dei cittadini non americani (eccetto nei campi altamente specializzati e sensibili delle comunicazioni, della navigazione costiera e fluviale, dell’aviazione, delle apparecchiature per la generazione di energia nucleare, e dello sfruttamento di alcune risorse naturali): gli stranieri sono trattati esattamente come gli americani per quanto concerne la costituzione di un’entità’ commerciale. 

Le imprese italiane possono aprire filiali o sedi di rappresentanza in qualsiasi stato americano, mediante la registrazione come “società estera” nello Stato in cui si vuole svolgere la propria attività.

Come in Italia, la registrazione è soggetta al pagamento di una tassa e, a meno che il nome societario non sia adoperato da un società esistente, non dovrebbe sussistere alcuna difficoltà.

L’esportatore italiano dovrebbe tuttavia tener presente che, con la costituzione di una filiale negli USA, l’intero patrimonio della ditta italiana è soggetto al giudizio di una qualsiasi Corte statunitense.

 

INDICE

PREMESSA

1. FORME DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

2. LE PROCEDURE

3. LA CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE E LE FORME DI DISTRIBUZIONE

4. FORME DI PAGAMENTO INTERNAZIONALE

5. IL TRASPORTO E LA DOGANA

6. ALTRI PROBLEMI DI NATURA LEGALE

7.FINANZIAMENTI

8. PER SAPERNE DI PIU’…

 

 

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