2. LE PROCEDURE
Un’impresa che decida di operare sui mercati
esteri deve seguire determinate procedure. È importante tener
presente che non esiste una formula vincente da seguire ma ogni
caso va analizzato per le sue specificità.
Le procedure di seguito descritte sono quelle
basilari, comuni a tutte le imprese internazionali.
Infatti, alle formalità
generiche di inizio attività (costituzione, apertura P.IVA,
iscrizione in Camera di Commercio) segue la richiesta di un numero meccanografico,
richiesto in tutte le transazioni internazionali, da inoltrare
all’Ufficio Commercio Estero della CCIAA della provincia in cui
ha sede l’impresa.
Poi, esiste una serie di adempimenti
specifici legati al prodotto, al paese e al tipo di transazione
che in ultima analisi possono essere riassunti in tre procedure
d'obbligo a cui devono sottostare gli imprenditori:
- la dichiarazione doganale;
- la comunicazione valutaria statistica
(CVS), per operazioni oltre i 20 milioni;
- la documentazione di trasporto.
La dichiarazione doganale
è un documento indispensabile per effettuare qualsiasi
operazione in paesi extracomunitari. Si tratta di un formulario
unico valido sia per l'importazione che per l'esportazione. Deve
essere presentato in dogana prima dell'inizio di qualsiasi
operazione doganale con stati extracomunitari e la sua
compilazione deve essere redatta dal proprietario della merce,
da un suo dipendente oppure da uno spedizioniere iscritto
all'albo.
Per gli scambi tra paesi comunitari, dopo
l'abolizione delle frontiere all'interno della Unione Europea,
l'obbligo della dichiarazione doganale è stato sostituito dalla
presentazione di un formulario statistico denominato modello
INTRASTAT.
Normalmente la maggior parte delle merci è
importabile o esportabile a dogana senza particolari
autorizzazioni o formalità ministeriali. Permangono, tuttavia,
tutta una serie di eccezioni e, per i prodotti classificati come
non liberi a dogana, sono necessarie diverse procedure di
autorizzazione, di sorveglianza preventiva e di controllo.
2.1 Le importazioni
Per le importazioni le procedure più frequenti sono:
● Autorizzazione
Ministeriale all'Importazione. Di
solito valida per sei mesi (i moduli sono in distribuzione
presso le Camere di Commercio).
● Dichiarazione
d'Importazione. Non deve essere
effettuata per operazioni di esportazione in temporanea e per il
ritorno di merci italiane (i moduli sono reperibili presso le
CCIAA)
● Attestazione Tecnica.
Procedura di sorveglianza per l'importazione di prodotti
tessili.
● Certificato
Internazionale d'Importazione.
Procedura di controllo per verificare l'effettiva destinazione
di merci e prodotti determinati.
2.2 Le esportazioni
Per l'esportazione le procedure più frequenti
sono:
● Autorizzazione
all'Esportazione. Valido per le
merci comprese nella tabella export. La domanda deve essere
presentata al Ministero del Commercio Estero.
● Certificato di Origine.
Documento rilasciato dalla CCIAA
che accompagna la merce e certifica ufficialmente il paese di
origine dei prodotti.
● Visti.
Sono delle dichiarazioni da riportare sulla fattura commerciale
ai fini del perfezionamento delle modalità inerenti la vendita
di beni ad operatori esteri.
●
La
comunicazione valutaria statistica
è uno strumento procedurale di segnalazione statistica che
assolve ad una funzione conoscitiva del fenomeno valutario. La
comunicazione riguarda transazioni superiori ai 20 milioni di
lire, sia nella forma di operazioni canalizzate che
decanalizzate (al di fuori del sistema bancario o di
intermediari abilitati).
La documentazione di trasporto
varia a seconda del mezzo utilizzato. Per informazioni di
dettaglio, è opportuno consultare il capitolo “Il trasporto”.
2.3 Imprese estere in Italia
Le imprese estere possono operare nel
territorio dello Stato Italiano in due diverse forme:
● possono aprire un’unità
locale (o filiale)
● possono aprire delle sedi
secondarie.
La differenza tra le due forme sta nel fatto
che le sedi secondarie devono avere una rappresentanza legale
stabile, mentre le unità locali non possono rappresentare
l’impresa estera nei confronti di terzi.
Un problema da affrontare in entrambi i casi
è legato alla sussistenza delle condizioni di reciprocità. Nel
caso di società straniere, la verifica in capo alla società
stessa e al rappresentante stabile nominato per la sede
secondaria verrà effettuata dalla Camera di Commercio.
Vediamo brevemente le procedure da seguire
nei due casi.
2.3.1 Unità locale di società estera in Italia
Per unita` locale si intende il luogo, con
ubicazione diversa da quella della sede, in cui
si esercitano una o piu`
attivita` inerenti a quella dell'impresa. Gli
operatori adottano liberamente varie dizioni: filiale,
succursale, agenzia, ufficio di rappresentanza, deposito,
magazzino.
Infatti, esempi di unità locale sono
l'impianto per la produzione di beni o per la prestazione
di servizi, il magazzino di distribuzione di beni,
l'ufficio direttivo, tecnico o
amministrativo, i depositi IVA (per la custodia di beni
nazionali e comunitari che non sono destinati alla vendita al
minuto nei locali dei depositi stessi), o gli uffici di
rappresentanza.
Questi ultimi consistono in un insediamento
che ha la funzione di “banco di prova” per saggiare le
potenzialità del mercato locale: un’attività tipica di questi
uffici è quella di promuovere l’immagine dell’impresa estera nel
mercato locale.
Le localizzazione di attivita` che non siano
facilmente riconducibili ai casi
illustrati sono, comunque, da ritenersi
unita` locali se in esse sia prevista la presenza
continuativa di almeno un addetto.
Ai sensi degli artt. 9 e 10 del Dpr
581/95, entro 30 giorni dall’apertura, l’unità locale di
un’impresa estera deve iscriversi presso la Camera di Commercio
italiana del territorio di competenza, presentando una semplice
denuncia al Repertorio Economico-amministrativo (REA), mediante
appositi modelli firmati dal legale rappresentante dell’impresa
estera.
Nel caso di prima iscrizione, va, inoltre,
allegato un certificato tradotto con perizia giurata da parte di
un perito del Tribunale o da ambasciata o consolato italiano
ubicato nel Paese straniero di provenienza, rilasciato dall’ente
dello Stato estero che eserciatle funzioni corrispondenti al
registro Imprese in Italia, dal quale risultino i dati
anagrafici e legali dell’impresa.
2.3.2 Sede secondaria di società estera in Italia
La sede secondaria si caratterizza,
principalmente, per due elementi:
Deve, infatti, essere nominato un soggetto
preposto all’esercizio della sede secondaria che ha anche la
rappresentanza nei confronti dei terzi, avendo una certa
autonomia gestionale per quanto riguarda la parte ordinaria
della gestione d’impresa.
La società estera con sede secondaria in
Italia è obbligata a iscriversi presso l’Ufficio del Registro
Imprese della Camera di Commercio italiana competente per il
territorio, ai sensi degli artt. 2197 e 2506 del Codice Civile.
Queste imprese sono, pertanto, soggette alle norme sulle
scritture contabili, sui rapporti di lavoro e sulla necessità di
eventuali autorizzazioni amministrative per lo svolgimento
dell’attività.
Ai modelli di iscrizione è necessario allegare
l’atto costitutivo e lo statuto dell’impresa, l’atto istitutivo
della sede secondaria e l’atto di nomina del preposto, qualora
la nomina non sia contenuta nell’atto istitutivo.
Gli atti, se redatti in lingua straniera,
devono essere tradotti con perizia giurata (presso il Tribunale
o un notaio italiano) da parte di un perito del Tribunale o da
ambasciata o consolato italiano ubicato nel Paese straniero.
Questi atti vanno depositati da un notaio e sono soggetti a
legalizzazione da parte di autorità diplomatiche o consolari del
Paese di provenienza, fatte salve convenzioni o accordi
internazionali o bilaterali specifici.
2.5
Un esempio: la costituzione di una filiale italiana negli Stati
Uniti
Analogamente a quanto avviene in Italia,
negli USA ci sono tre forme giuridiche fondamentali mediante le
quali svolgere un’attività’ economica: la ditta individuale
(“sole proprietorship”), la società di persone (“partnership”)
e la società di capitali (“corporation”).
Non esiste alcuna discriminazione nei
confronti dei cittadini non americani (eccetto nei campi
altamente specializzati e sensibili delle comunicazioni, della
navigazione costiera e fluviale, dell’aviazione, delle
apparecchiature per la generazione di energia nucleare, e dello
sfruttamento di alcune risorse naturali): gli stranieri sono
trattati esattamente come gli americani per quanto concerne la
costituzione di un’entità’ commerciale.
Le imprese italiane possono aprire filiali o
sedi di rappresentanza in qualsiasi stato americano, mediante la
registrazione come “società estera” nello Stato in cui si vuole
svolgere la propria attività.
Come in Italia, la registrazione è soggetta
al pagamento di una tassa e, a meno che il nome societario non
sia adoperato da un società esistente, non dovrebbe sussistere
alcuna difficoltà.
L’esportatore italiano dovrebbe tuttavia
tener presente che, con la costituzione di una filiale negli
USA, l’intero patrimonio della ditta italiana è soggetto al
giudizio di una qualsiasi Corte statunitense.
INDICE
PREMESSA
1. FORME DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
2. LE PROCEDURE
3. LA CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE E LE FORME DI DISTRIBUZIONE
4. FORME DI PAGAMENTO INTERNAZIONALE
5. IL TRASPORTO E LA DOGANA
6. ALTRI PROBLEMI DI NATURA LEGALE
7.FINANZIAMENTI
8. PER SAPERNE DI PIU’…
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