5. IL TRASPORTO E LA DOGANA
Il trasporto è un fattore critico per
l’impresa che vende la merce all’estero. Esso infatti non è solo
il modo di trasferire la merce dalla sede di produzione italiana
ai clienti stranieri ma la scelta del tipo di trasporto da
utilizzare influisce anche sull’imballaggio, sullo stoccaggio,
sull’assicurazione e, pertanto, sul prezzo di vendita.
Per questo motivo, il trasporto è un’altra
clausola contrattuale.
Al fine di trasportare le merci all’estero,
l’impresa deve rivolgersi a specifici vettori (che con il
contratto di trasporto si obbligano a trasferire la merce) e a
spedizionieri (che ha il compito di negoziare e stipulare
contratti che hanno come scopo il trasferimento fisico delle
merci).
Si ricorda, inoltre, che è sempre necessario
stipulare assicurazioni sulla merce da trasportare poiché i
vettori non sempre sono responsabili di perdite o danni subiti.
Ecco i tipi di trasporto utilizzabili:
a) trasporto marittimo
● Vantaggio: è il mezzo più
usato e più economico per le consegne intercontinentali.
● Svantaggio: sistema di
prezzi di nolo complicato che rende difficile la valutazione del
prezzo di vendita da applicare. È inoltre necessario considerare
che spesso, soprattutto per le navi di ridotte dimensioni, sono
necessarie rotture di carico (trasbordi da una nave all’altra
nelle tappe del viaggio) che richiedono imballaggi solidi e che
è comunque necessario trasportare la merce dallo stabilimento di
produzione al porto d’imbarco
● Tipo di documento:
polizza di carico (bill of lading)
b) trasporto ferroviario
● Vantaggio: molto rapido,
possibilità di combinare il trasporto su rotaia con il trasporto
su strada e disponibilità di tipo di vagoni specializzati, come
i vagoni refrigerati o a porte scorrevoli, regolare, veloce
disbrigo delle pratiche doganali (i regolamenti doganali
affidano alle compagnie ferroviarie le verifiche doganali di
esportazione)
● Svantaggio: prezzo non
sempre definibile anticipatamente, specialmente nel caso di
utilizzo di vagoni specializzati.
● Tipo di documento:
lettera di vettura
c) trasporto aereo
● Vantaggio: celere,
chiarezza sulle tariffe (in quanto stabilite dalla IATA,
l’associazione per il trasporto aereo), fittissima rete di
collegamenti nazionali ed internazionali, riduce i rischi per
merci fragili o di valore
● Svantaggio: costoso
● Tipo di documento:
lettera di vettura aerea (AWB: Air Way Bill)
d) trasporto stradale
● Vantaggio: flessibilità,
assenza di rotture di carico, rapidità
● Svantaggio:
● Tipo di documento:
lettera di vettura. Nel caso di trasporto intermodale combinato,
la Camera di Commercio Internazionale ha messo a punto un solo
documento valido per l'intero itinerario denominato TC.
Un altro tipo di documento indispensabile è
il Carnet TIR: esso è un documento di garanzia rilasciato dalla
CCIAA che permette di far transitare le merci attraverso stati
terzi senza sottostare a controlli doganali o al pagamento di
tasse di entrata o uscita, oltre quelle effettuate alle dogane
di partenza e di destinazione.
Esiste, inoltre, il Carnet-ATA (acronimo
delle espressioni francese e inglese "Admission Temporaire/Temporary
Admission"), che è un documento doganale internazionale che
consente l'introduzione temporanea delle merci destinate a
fiere, mostre ecc. (contemplate dai tre allegati alla
Convenzione Doganale di Bruxelles), nonché dei campioni
commerciali (Convenzione Internazionale di Ginevra) e di
materiali professionali, senza dover prestare alle dogane alcuna
garanzia per l'ammontare dei diritti relativi alle merci
medesime.
In Italia, l'emissione e la gestione dei
Carnets ATA viene effettuata dalle singole Camere di Commercio,
per conto dell'Unioncamere Italiana. Tuttavia, il Carnet ATA
costituisce una facilitazione della quale gli interessati
possono facoltativamente avvalersi, restando quindi liberi di
richiedere in ciascun Paese l'esportazione o l'importazione
temporanea o il transito delle merci ammissibili a mezzo del
Carnet, secondo la normale procedura e con gli ordinari
documenti previsti per tale genere di operazioni. Il vantaggio
derivante dall'utilizzo del Carnet-ATA è principalmente la
semplificazione della procedura di temporanea importazione o
esportazione con esonero dal pagamento dei diritti doganali per
le merci da introdurre temporaneamente nel Paese in cui si
importa o in cui si transita.
Un aspetto molto
elementare delle relazioni commerciali internazionali spesso
dimenticato nei contratti è costituito dai termini commerciali
internazionali quali F.O.B. (Free on Board= Franco a bordo),
F.A.S [1].
(free along side ship= Franco sottobordo), C.I.F. [2]
(cost, insurance, freight= costo, assicurazione, nolo), Ex
Factory (Franco Fabbrica).
Questi termini non solo determinano
l’attribuzione del rischio di perdita nei confronti della merce
dall’esportatore all’acquirente, ma anche della spese di
trasporto e di assicurazione. La mancata inclusione di questi
elementi come parte delle condizioni del contratto e’ una svista
imperdonabile.
Pertanto, dovrebbe essere ovvio che gli
obblighi addizionali imposti al venditore/trasportatore dai
termini commerciali internazionali faranno variare il prezzo di
vendita. L’esportatore italiano dovrebbe stare inoltre molto
attento a capire i suoi obblighi in presenza di tali termini
commerciali.
[1]
In un contratto di vendita F.A.S., i venditori devono
fornire la merce in conformita’ con il contratto
(assieme ad ogni documento necessario come, per esempio,
un certificato di qualita’) e consegnare le merci
sottobordo al vettore nel luogo scelto dall’acquirente e
notificare il compratore della consegna (insieme ad ogni
altro documento necessario), tutto a proprie spese. Dopo la consegna sottobordo
al vettore, il rischio di perdita (inclusi la
distruzione della merce o il ritardo della nave) viene
trasferito all’acquirente che dovra’ pagare
un’assicurazione, se ne desidera una, qualsiasi licenza
di esportazione, il certificato d’origine e ogni altro
documento di transito. Il contratto F.O.B.
e’ diverso, poiche il venditore deve effettivamente
collocare la merce a bordo del vettore prima che decada
la responsabilita’ per la perdita. Il venditore
deve ottenere la licenza per l’esportazione , come non
avviene in un contratto F.A.S., ma gli altri obblighi
per l’acquirente rimangono uguali.
[2]
In un contratto C.I.F., il venditore deve pagare le
spese di trasporto per spedire la merce alla
destinazione stabilita ma la responsabilita’ per la
perdita o il danneggiamento, nonche’ il rischio di
aumenti del costo, passano al compratore nel momento in
cui l a merce e’ caricata a bordo della nave. La licenza
di esportazione, la polizza di carico netta, le spese
d’imballaggio sono a carico del venditore. In un
contratto C.I.F. il venditore deve anche provvedere
all’assicurazione per la perdita o il danneggiamento
della merce durante il transito e pagare I relativi
premi. La copertura assicurativa sara’ minima in un
contratto C.I.F. e dovrebbe essere discussa tra
venditore e acquirente.
INDICE
PREMESSA
1. FORME DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
2. LE PROCEDURE
3. LA CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE E LE FORME DI DISTRIBUZIONE
4. FORME DI PAGAMENTO INTERNAZIONALE
5. IL TRASPORTO E LA DOGANA
6. ALTRI PROBLEMI DI NATURA LEGALE
7.FINANZIAMENTI
8. PER SAPERNE DI PIU’…
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