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Cessazione del rapporto di agenzia e indennità di fine rapporto
La cessazione del rapporto di agenzia e le
relative indennità dovute all’agente di commercio sono
regolamentate sia dagli accordi economici collettivi che dal
codice civile.
Quindi l’agente di commercio che si vede
recedere il contratto dalla preponente deve fare riferimento
agli AEC e all’art. 1751 del codice civile per poter esercitare
il proprio diritto all’indennità.
Infatti, secondo gli AEC (accordi economici
collettivi) all’agente di commercio spettano 3 indennità:
Il F.I.R.R. è un fondo di indennità che si
alimenta grazie ai versamenti fatti all’ Enasarco dal
preponente. Inoltre se la fine del rapporto non è imputabile
all’agente, la preponente deve versare anche un’indennità di
clientela, mentre all’agente che opera con un AEC del settore
industria spetta anche un’ indennità meritocratica. Quest’ultima
è una componente dell’indennità di clientela ed è corrisposta
all’agente che durante il proprio mandato abbia incrementato il
fatturato e il portafoglio clienti.
Come anticipato prima, anche l’ art. 1751 del
codice civile prevede che il preponente corrisponda all’agente
di commercio un’indennità di fine rapporto. Suddetta indennità
deve tener conto delle circostanze in cui il contratto è stato
recesso e della perdita di provvigioni da parte dell’agente.
Tale indennità è dovuta all’agente che abbia incrementato il
fatturato e il portafoglio clienti esistente.
L’importo di tale indennità non può superare
la media delle provvigioni percepite dall’agente durante gli
ultimi 5 anni, o se il contratto non ha maturato i 5 anni sulla
media delle provvigioni percepite durante il periodo di
attività.
Il 2° comma dell’articolo 1751 c.c. stabilisce
che l’indennità non è dovuta all’agente nei casi in cui:
-
l’agente recede dal contratto volontariamente, tranne nei
casi in cui il recesso sia giustificato da cause di forza
maggiore (malattie o infermità) o da cause attribuibili alla
mandante.
-
La mandante recede dal contratto a causa di gravi
inadempienze da imputarsi esclusivamente all’agente
-
L’agente cede ad una terza parte diritti e obblighi del
contratto di agenzia.
Per concludere, ricordiamo che se l’agente entro un anno dalla
cessione del rapporto non comunica all’azienda mandante
l’intenzione di voler esercitare il proprio diritto
all’indennità, quest’ultimo decade ai sensi del comma 5 art.
1751 del codice civile.
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