Cessazione del rapporto di agenzia e indennità di fine rapporto


La cessazione del rapporto di agenzia e le relative indennità di fine rapporto dovute all’agente di commercio sono regolamentate sia dagli accordi economici collettivi che dal codice civile.
Quindi l’agente di commercio che si vede recedere il contratto dalla preponente deve fare riferimento agli AEC e all’art. 1751 del codice civile per poter esercitare il proprio diritto all’indennità.
Infatti, secondo gli AEC (accordi economici collettivi) all’agente di commercio spettano 3 indennità:

  • Il F.I.R.R. (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto)
  • Indennità di Clientela
  • Indennità Meritocratica

Il F.I.R.R. è un fondo di indennità che si alimenta grazie ai versamenti fatti all’ Enasarco dal preponente. Inoltre se la fine del rapporto non è imputabile all’agente, la preponente deve versare anche un’indennità di clientela, mentre all’agente che opera con un AEC del settore industria spetta anche un’ indennità meritocratica. Quest’ultima è una componente dell’indennità di clientela ed è corrisposta all’agente che durante il proprio mandato abbia incrementato il fatturato e il portafoglio clienti.
Come anticipato prima, anche l’ art. 1751 del codice civile prevede che il preponente corrisponda all’agente di commercio un’indennità di fine rapporto. Suddetta indennità deve tener conto delle circostanze in cui il contratto è stato recesso e della perdita di provvigioni da parte dell’agente. Tale indennità è dovuta all’agente che abbia incrementato il fatturato e il portafoglio clienti esistente.
L’importo di tale indennità non può superare la media delle provvigioni percepite dall’agente durante gli ultimi 5 anni, o se il contratto non ha maturato i 5 anni sulla media delle provvigioni percepite durante il periodo di attività.
Il 2° comma dell’articolo 1751 c.c. stabilisce che l’indennità non è dovuta all’agente nei casi in cui:

  • l’agente recede dal contratto volontariamente, tranne nei casi in cui il recesso sia giustificato da cause di forza maggiore (malattie o infermità) o da cause attribuibili alla mandante.
  • La mandante recede dal contratto a causa di gravi inadempienze da imputarsi esclusivamente all’agente
  • L’agente cede ad una terza parte diritti e obblighi del contratto di agenzia.

Per concludere, ricordiamo che se l’agente entro un anno dalla cessione del rapporto non comunica all’azienda mandante l’intenzione di voler esercitare il proprio diritto all’indennità, quest’ultimo decade ai sensi del comma 5 art. 1751 del codice civile.

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