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AGENTI E RAPPRESENTANTI ALCUNE DISTINZIONI
Ci sono alcune distinzioni tra agente e
rappresentante, o meglio, agente con rappresentanza e agente
senza rappresentanza.
AGENTE CON RAPPRESENTANZA
L'agente può avere l'incarico di concludere
accordi e contratti in nome della Casa cioè può essere munito
di rappresentanza (cod. civ. 1752); in questo caso assume la
veste di agente con rappresentanza o rappresentante di
commercio. L'agente rappresentante vincola la Casa nei limiti
della sua procura, e le responsabilità reciproche della Casa,
del rappresentante e dei terzi sono disciplinate anche dalle
regole sulla rappresentanza (cod. civ. 1387). Quindi
praticamente, la differenza fra agente e rappresentante
consiste nel fatto che il secondo, può firmare in nome della
casa, nei limiti risultanti dalla procura stessa, e può
vincolare la Casa. La procura può essere necessaria ai fini
della liquidazione degli affari e particolarmente degli
incassi: all'agente munito di procura si conferisce la facoltà
di quietanzare delle fatture. D'altronde si deve ricordare che
oltre alla rappresentanza vera e propria prevista dall'articolo
1752 sopra citato, la quale deve essere espressamente conferita
dal preponente, l'agente ha una rappresentanza ex legge, nei
confronti del preponente, limitatamente ad alcune attribuzioni.
L'art. 1745 nel primo comma dispone, infatti, contratto concluso
per il tramite dell'agente e i reclami relativi alle
inadempienze contrattuali sono validamente fatti all'agente.
Così pure questi può chiedere i provvedimenti cautelari
nell'interesse del preponente e presentare i reclami che sono
necessari per la conservazione dei diritti spettanti a
quest'ultimo (art. 1745 secondo comma). Qualunque altro potere
rappresentativo deve risultare dal contratto: così la facoltà
di riscuotere i crediti del preponente e l'altra di concedere
sconti o dilazioni (art. 1744). Ben s'intende che questi
limitati poteri di rappresentanza attiva e passiva sono dalla
legge attribuiti all’agente in relazione agli affari da lui
promossi.
AGENTI SENZA RAPPRESENTANZA
L'agente può essere sfornito del potere di
rappresentanza. Su questa situazione è opportuno soffermarsi
sottolineando anzitutto che il suo operato può in certi casi
essere vincolante per la Casa. Questo avviene ad esempio quando
tale agente munito di un campionario e di un listino prezzi, fa
ad un possibile compratore un'offerta, secondo le circostanze,
può valere come proposta (cod. civ. 1336), e quando il cliente
l'ha accettata, il contratto e concluso (cod. civ. 1326). Non
operano qui i poteri dell'agente, ma le regole generali sulla
formazione dei contratti, e cioè il meccanismo della proposta e
dell'accettazione. La clausola di stile “salvo approvazione
della Casa” o altra cosa consimile, solitamente stampata nei
formulari per la raccolta degli ordini, non vale per se sola a
impedire che l'agente impegni definitivamente la Casa, perché
tale clausola è fra quelle che non hanno effetto se non
specificatamente approvate per iscritto (cod. civ. 1341). Chi
volesse evitare questa conseguenza potrebbe dare al documento
nel quale l'agente raccoglie l'ordine del cliente, anziché la
forma di copia di commissione, quella di proposta di
commissione.
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