3. La responsabilità e le funzioni degli amministratori
3.1 L’amministratore unico
Le vigenti disposizioni di legge non vietano
alle società cooperative di avere un amministratore unico. Gli
amministratori possono essere nominati soltanto tra i soci.
La carica può durare fino a tre anni.
Se nel corso della durata del mandato dovesse
venire a mancare l’amministratore unico, questo dovrà essere
rieletto dall’assemblea.
I compensi agli amministratori per la loro
attività devono essere stabiliti dall’assemblea dei soci.
L’amministratore unico o il consiglio di
amministrazione hanno il compito di amministrare la
società secondo quanto dettato dallo statuto e deliberato
dall’assemblea. Essi sono solidalmente responsabili verso la
società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri.
Sono funzioni dell’amministratore unico o del
consiglio di amministrazione, la redazione del bilancio e la
relazione sulla gestione nella quale andranno evidenziati i
criteri seguiti per il raggiungimento degli scopi sociali in
conformità con la natura mutualistica della piccola società
cooperativa nonché la convocazione delle assemblee.
Oltre a tali obblighi imposti dalla legge,
l’amministratore unico o il consiglio di amministrazione
provvederanno a tutti gli atti necessari per l’ordinaria
amministrazione e gestione della piccola società cooperativa.
Quando invece l’amministrazione è esercitata
dall’assemblea dei soci l’approvazione delle deliberazioni
avviene con i criteri e le maggioranze previste per l’assemblea
dei soci, in particolare la presentazione del bilancio sarà
contemporanea alla sua approvazione. L’amministrazione delle
piccole società cooperative deve essere affidata
necessariamente ad un socio.
La revoca dell’incarico di amministratore è
decisa con deliberazione assembleare ed è valida se i voti
favorevoli rappresentano un quinto del numero dei soci.
3.2 Il presidente della
cooperativa
L’assemblea nomina un legale rappresentante
individuabile nella figura del presidente. A tale soggetto non
compete una particolare capacità di gestione e, fatta salva
l’ipotesi di specifiche deleghe, a lui non spetterà alcun
particolare potere.
Il presidente provvede a rappresentare la
cooperativa all’esterno di fronte ai terzi ed in giudizio. In
caso di dimissioni, assenza o impedimento del presidente, la
società dovrà individuare un nuovo delegato.
Per quanto attiene alla responsabilità
tributaria una funzione particolare compete al presidente che,
pur essendo un legale rappresentante, è individuato pur sempre
come soggetto qualificato alla Amministrazione tributaria.
3.3 Il collegio
sindacale
Alla piccola società cooperativa si applicano
le norme in materia di collegio sindacale previste per la
società a responsabilità limitata.
La nomina del collegio sindacale è
obbligatoria se il capitale sociale è superiore a duecento
milioni di lire o se è stabilita nell’atto costitutivo, nonché
se per due esercizi consecutivi sono stati superati due dei
seguenti limiti:
a) totale dell’attivo patrimoniale
b) ricavi delle vendite e delle prestazioni
c) dipendenti occupati in media durante
l’esercizio: 50 unità.
Ammettendo che si determinino le condizioni
per la nomina del collegio sindacale, la piccola società
cooperativa, nei 15 giorni successivi alla nomina deve
provvedere alla iscrizione dei nominativi dei sindaci presso il
Registro Imprese.
La durata della nomina è di tre anni.
3.4
La responsabilità dei sindaci
La legge individua i doveri dei sindaci
attribuendo agli stessi il dovere di controllo
sull’amministrazione della società sulla corretta tenuta della
contabilità e sull’osservanza della legge.
INDICE
1.Le piccole società cooperative
2. Come funziona la cooperativa : gli organi sociali
3. La responsabilità e le funzioni degli amministratori
4. I libri sociali e contabili
5. L’eventuale modificazione della piccola società cooperativa
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