5. L’eventuale modificazione della piccola società cooperativa
La piccola società
cooperativa può trasformarsi esclusivamente in società
cooperativa. Le forme più comuni di piccole società cooperative Le
piccole società cooperative che per la maggior
parte si costituiscono sono:
Piccola cooperativa agricola - Una caratteristica della
cooperazione in agricoltura è quella di dare vita a società con
caratteristiche sociali e gestionali diverse, in funzione dei
diversi connotati dei soci e degli scopi imprenditoriali. In
agricoltura è possibile individuare una cooperazione di
produzione di beni ed una cooperazione di servizio ai soci ed
una cooperazione mista che unisce le prime due tipologie di
società. Le piccole società cooperative di produzione agricola
sono quelle società che gestiscono direttamente la coltivazione
del terreno con il lavoro dei propri soci e provvedono
successivamente alla commercializzazione dei prodotti ottenuti. Le piccole società cooperative di servizio
sono quelle società costituite fra produttori agricoli al fine
di integrare l’attività della loro impresa con quei particolari
servizi, che, in caso contrario, nessun agricoltore socio
potrebbe realizzare singolarmente se non con costi di gran lunga
più rilevanti.
Piccola Cooperativa
edilizia - Nella cooperazione di
abitazione la piccola società cooperativa rappresenta una
incognita, in quanto è assai difficile che possa verificarsi un
fine mutualistico così ridotto.Un ostacolo è poi rappresentato
dalla legge 59/92 di riforma delle società cooperative di
abitazione che prevede con il suo articolo 13 l’istituzione di
un albo nazionale delle società cooperative edilizie di
abitazione e loro consorzi in cui possono ottenere l’iscrizione
le società cooperative costituite da un numero di soci non
inferiore a 18, e di loro consorzi che siano iscritti nel
registro prefettizio e nello schedario generale. Debbono inoltre
essere costituite con il conferimento da parte di ogni socio di
quote o di azioni per un valore non inferiore a Lire 500.000.Si
può vedere come il numero minimo fissato per l’iscrizione
precluda alle piccole società cooperative l’accesso alla
contribuzione pubblica, ostacolando così anche la loro
diffusione.
Piccola Cooperativa di
produzione e lavoro - I soci di
questa cooperativa sono glioperai che gestiscono la propria
forza-lavoro organizzando essi stessi le loro attività.Lo scopo
statutario principale è, infatti, quello di ricercare e
garantire l’occupazione dei propri soci alle migliori condizioni
di mercato.La prestazione di lavoro si presenta quindi come
adempimento al contratto sociale che la cooperativa si prefigge.
Si individua, la figura del socio lavoratore diversa da quella
del lavoratore subordinato, con la conseguenza che non si
applica alla attività svolta dal socio dipendente nessuna delle
previsioni normative che regolano l’attività di lavoro
subordinato. Non si applicano le norme sul collocamento, bensì
l’avviamento al lavoro del socio si determina con la stessa
ammissione nella piccola società cooperativa. Queste società
sono sviluppate specialmente tra gli artigiani e i lavoratori
manuali.
Piccola Cooperativa di
servizi – Anch’essa iscritta nella
Sezione Produzione e Lavoro è
quella società di lavoro, che
avendo la proprietà o la disponibilità dei mezzi della
produzione, impiega la capacità lavorativa dei soci per fornire
a soggetti terzi un particolare servizio. L’elemento differenziante che qualifica
questa tipologia di cooperativa di servizi è la disponibilità,
dei mezzi di produzione. Esempi di tali società cooperative di servizi
sono quelle di trasporto, facchinaggio, di pulizia, di
informazione e giornalistiche, ristorazione, servizi
amministrativi e tecnici in genere.
Piccola Cooperativa
della pesca - Lo scopo esclusivo di
queste società è di garantire l’occupazione dei soci attraverso
l’esercizio della pesca, con imbarcazioni proprie o dei singoli
soci, sia in acque interne che marine, nonché anche attraverso
lo svolgimento di attività inerenti o accessorie alla pesca.Si
ricorda inoltre che le piccole società cooperative esercenti la
pesca marittima sono regolamentate dalla legge 13 marzo 1958,
n.250, che prevede particolare regime previdenziale a favore dei
pescatori soci iscritti negli appositi registri della gente di
mare.
Piccola Cooperativa
trasporti conto terzi - Lo scopo di
queste piccole società cooperative è quello di procurare
occasione di lavoro ai propri soci , operatori di attività di
trasporto. L’elemento che differenzia tale tipologia da quella
di prestazione di servizi a terzi, come cooperazione di lavoro,
è la proprietà dei mezzi di trasporto che è dei soci.
Piccole società
cooperative miste - Piccole società
cooperative appartenenti a settori diversi, costituite
singolarmente, che per motivi di convenienza preferiscono
adottare la forma dell'associazione. Una cooperativa mista
potrebbe ad esempio essere quella fra agricoltori e pescatori.
Piccole società
cooperative di mutuo soccorso -
Queste società sono regolate dalla L. 3818 del 15/4/1886 e si
propongono di assicurare ai soci un sussidio in caso di
malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, di venire in
aiuto ai familiari dei soci defunti, ecc.
Piccole società
cooperative sociali - Le piccole
società cooperative sociali perseguono finalità sociali e di
promozione umana, da realizzare attraverso le gestione dei
servizi socio sanitari, educativi e di attività produttive,
nelle quali permettere l’integrazione lavorativa di persone
socialmente svantaggiate. Come per le cooperative ordinarie vale la
distinzione tra cooperative di tipo A e B come segue :a)
svolgimento di attività di gestione di servizi socio-sanitari ed
educativi non finalizzate all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate b) svolgimento di attività diverse -
agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate
all’ inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. Per lo
svolgimento di tali attività è prevista la possibilità di
utilizzo di soci volontari, che, in numero non superiore a
quello della metà dei soci, prestano gratuitamente la loro
attività all’interno della struttura cooperativistica. I soci
volontari non percepiscono retribuzioni per l’attività svolta,
ma godono di una piena tutela assicurativa contro gli infortuni
sul lavoro e sulle malattie professionali.
La vigilanza
Le società cooperative sono sottoposte alle
autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla
gestione stabiliti dalle leggi speciali.
Come le cooperative ordinarie così, anche per
le piccole società cooperative le ispezioni ordinarie hanno
luogo ogni anno per quelle società che abbiano un fatturato
superiore a trenta miliardi, per le cooperative sociali iscritte
in prefettura e per le cooperative di abitazione iscritte
all’Albo Nazionale delle Cooperative Edilizie.
Per le piccole società cooperative di minore
entità economico-patrimoniale e per quelle di abitazione non
iscritte al citato albo, l’ispezione ordinaria ha cadenza
biennale. Le ispezioni straordinarie hanno invece luogo ogni
volta se ne presenti la necessità.
Le ispezioni ordinarie sono eseguite dai
revisori incaricati dalle Associazioni nazionali di
rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative
riconosciute con decreto del Ministro del lavoro.
La vigilanza delle associazioni nazionali
riconosciute è limitata alle piccole società cooperative ad esse
aderenti, le ispezioni alle piccole società non aderenti ad
alcuna associazione vengono svolte direttamente dagli uffici
periferici del Ministero del lavoro. Le ispezioni ordinarie
hanno lo scopo di accertare quanto segue :
1. l’esatta osservanza delle norme
legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche
2. la sussistenza dei requisiti richiesti da
leggi generali e speciali per le agevolazioni tributarie o di
altra natura
3. il regolare funzionamento contabile e
amministrativo dell’ente
4. l’esatta impostazione tecnica ed il
regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o
assunte dall’ente
5. la consistenza patrimoniale dell’ente e lo
stato delle attività e delle passività.
Le eventuali irregolarità riscontrate
nell’attività di ispezione possono prevedere dalla diffida alla
regolarizzazione entro un termine ben definito delle non
conformità, la cancellazione dal registro prefettizio, venendo
meno uno dei presupposti per poter godere dei benefici fiscali
fino allo scioglimento per quelle società che non sono più in
grado di perseguire gli scopi statutari ed istituzionali, ciò
può avvenire anche per mancato deposito per due esercizi
consecutivi del bilancio.
Il contributo dovuto dalle piccole società
cooperative per lo svolgimento delle ispezioni
Le piccole società cooperative sono soggette
al pagamento di un contributo per le spese relative alle
ispezioni ordinarie e a sanzioni in caso di mancato pagamento
L’importo di tale tributo viene
aggiornato e fissato dal Ministro del lavoro all’inizio di ogni
biennio ispettivo, l’importo varia in relazione al numero dei
soci, all’ammontare del capitale versato e al fatturato.
INDICE
1.Le piccole società cooperative
2. Come funziona la cooperativa : gli organi sociali
3. La responsabilità e le funzioni degli amministratori
4. I libri sociali e contabili
5. L’eventuale modificazione della piccola società cooperativa
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