1.Le piccole società cooperative
1.1 La
piccola società cooperativa
La definitiva istituzione della piccola
società cooperativa è avvenuta con l’emanazione della legge 7
agosto 1997 n.266, art. 21.
Questa legge prevede la possibilità di
costituire una società cooperativa quale forma semplificata di
società cooperativa con un numero di soci minimo pari a 3 e un
massimo pari a 8.
La piccola società cooperativa unisce gli
aspetti caratteristici della società di persone, (basso numero
di soci, basse spese di costituzione e modalità amministrative
molto snelle) con quelli della società di capitali
(responsabilità limitata), con quello della società cooperativa
(scopo mutualistico).
1.2 Requisiti di mutualità
La denominazione sociale in qualunque modo
formata, deve contenere l'indicazione di "piccola società
cooperativa ".
L'indicazione di piccola società cooperativa
non può essere usata da società che non hanno scopo
mutualistico. La mutualità prevista dallo statuto e dall'atto
costitutivo comporta necessariamente l'iscrizione al registro
prefettizio per poter usufruire di tutti i benefici previsti in
materia di cooperazione (fiscali e previdenziali, ecc.).
Lo statuto deve prevedere espressamente che,
nel caso di scioglimento della piccola società cooperativa,
l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale versato
e i dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a
scopi di pubblica utilità.
1.3 Le norme applicabili
alla piccola società cooperativa
Alla piccola società cooperativa si
applicano le norme relative alle società cooperative,
tale capo normativo rinvia in gran parte alle norme che regolano
le società per azioni fatte salve le seguenti diverse
condizioni :
¨
è previsto un numero minimo di soci pari a 3 e massimo pari a 8
¨
non è previsto il versamento dei 3/10 del
capitale sociale alla Banca d’Italia.
¨
la ragione sociale deve comprendere l’indicazione di piccola
società cooperativa.
1.4
L’atto costitutivo
L'atto costitutivo contiene il contratto
sociale e individua le clausole particolari per un corretto
rapporto con i soci; esso deve indicare:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data
di nascita, il domicilio, la cittadinanza,
l'attività e il codice fiscale (C.F.) di ogni
singolo socio.
2) la denominazione, la sede della società e
le eventuali sedi secondarie o filiali.
L'istituzione di sedi secondarie deve essere
denunciata per l’iscrizione nello stesso termine anche
all'ufficio del registro del luogo ove è iscritta la società.
Infine l'istituzione di sedi secondarie deve
essere denunciata sia alla Camera di Commercio competente per il
luogo in cui si trova la sede secondaria, sia alla Camera di
Commercio della provincia in cui si trova la sede sociale entro
il termine massimo di quindici giorni;
3) l'oggetto sociale deve indicare
chiaramente quale sia l'oggetto che la società vuole
perseguire, e con quali mezzi intende
adoperarsi per il raggiungimento dello stesso;
4) la
responsabilità limitata dei soci e la composizione del capitale
sociale;
5) le categorie
ed i corrispondenti requisiti individuali dei soci, le
condizioni per l’eventuale recesso e per la loro esclusione;
6) la quota minima di capitale sottoscritte
da ciascun socio, le modalità di per l’esecuzione dei versamenti
e l’eventuale conferimento dei beni in natura;
7) gli organi sociali, le loro funzioni e
poteri;
8)i requisiti mutualistici e l’obbligatorietà
del loro rispetto ed attuazione;
9) le modalità di formazione del patrimonio e
della destinazione degli utili, la percentuale massima di
ripartizione e la destinazione che deve essere data agli utili
residui;
10) la durata della società
e le modalità della sua liquidazione.
Il tre per cento degli utili deve essere
devoluto ai fondi mutualistici di promozione e sviluppo della
cooperazione nonché agli stessi deve essere devoluto il
patrimonio residuo in sede di liquidazione.
Nell’atto costitutivo devono essere indicati
le spese necessarie per la costituzione posto a carico della
società con l’indicazione del loro importo anche se
approssimativo.
Tale indicazione deriva dal recepimento della
2a direttiva comunitaria in materia di società ed è tesa a far
conoscere ai terzi, anche se in via approssimativa, la
consistenza iniziale del capitale reale della società, a
prescindere quindi da quelli che sono i minimi indicati dalla
legge.
Il giudice dell’omologazione deve accertare
che la piccola cooperativa, con il suo patrimonio iniziale sia
autonomamente in grado di sostenere le prime spese.
Nelle piccole società cooperative tale
problematiche assume ancor più rilevanza, tenuto conto dei
valori estremamente bassi del capitale sociale mimino che deve essere sottoscritto obbligatoriamente da ogni socio.
1.5 Deposito dell'atto
costitutivo e iscrizione della società nel Registro delle
Imprese
A cura del notaio che lo ha redatto l'atto
costitutivo, deve essere poi depositato entro trenta giorni
dalla sua stipulazione presso l'Ufficio del registro delle
imprese esistente presso le Camere di Commercio, per
l’omologazione e l’iscrizione.
L’individuazione del tribunale competente per
l’omologazione degli atti costitutivi delle società è quello che
vede esistente nella sua giurisdizione anche il registro
imprese.
A seguito della omologazione e successiva
iscrizione la piccola società cooperativa acquisisce personalità
giuridica.
L’iscrizione facoltativa al registro
prefettizio consente di sfruttare le opportunità delle leggi in
materia di agevolazioni fiscali, contributive e finanziarie.
Tale registro si articola nelle seguenti
sezioni :
1) cooperative
di consumo (dal quale però le piccole cooperative sono escluse
per via del loro numero, salvo la deroga che verrà trattata in
seguito)
2) cooperative
di produzione e lavoro
3) cooperative
agricole
4) cooperative
edilizie
5) cooperative
di trasporto
6) cooperative
della pesca
7) cooperative
di attività mista
8) cooperative
sociali
9) società di
mutuo soccorso ed enti mutualistico
Non essendoci una particolare sezione per le
piccole società cooperative esse verranno iscritte nelle sezioni
esistenti.
Non potrebbero essere iscritte nel registro
prefettizio le piccole società cooperative di consumo in quanto
la limitata dimensione preclude il raggiungimento del numero
minimo ammesso per l’iscrizione, pari a 50, tuttavia il
Ministero del lavoro e previdenza sociale, sentito il Comitato
centrale per le cooperative, potrebbe autorizzarne l’iscrizione.
Se il numero dei soci, successivamente
all’iscrizione nel registro prefettizio, scende al di sotto dei
limiti prescritti dalla legge (3) e non viene reintegrato nel
termine di un anno, la piccola società cooperativa è cancellata
dal registro stesso.
ITER BUROCRATICO ESEMPLIFICATIVO PER
L’ISCRIZIONE DI UNA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
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cosa
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chi
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dove
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quando
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annotazioni
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costituzione società
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notaio
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studio notarile
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deposito atto costitutivo
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notaio
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registro impresse presso la CCIAA
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entro 30 giorni dalla costituzione
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deposito per
omologazione ed
iscrizione
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dichiarazione di inizio attività
|
piccole società cooperative
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ufficio IVA competente e CCIAA
compilazione modello S5
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entro 30 giorni
da inizio attività
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deposito atto costitutivo
|
piccole società cooperative
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Ufficio imposte dirette
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entro 90 giorni
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iscrizione registro prefettizio della
provincia in cui ha sede la società
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rappresentante legale della società
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Registro prefettizio
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|
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1.6 Il socio nella
piccola società cooperativa
Possono essere soci solo persone fisiche.
Il numero dei soci non può essere inferiore a
tre, né superiore a otto
La piccola società cooperativa esclude dalla
propria base sociale le persone giuridiche sia pubbliche che
private, deve essere precisato però che tra i possibili soci
possono essere ricompresi gli imprenditori individuali, che
svolgano una attività che non risulti in concorrenza con quella
della piccola cooperativa.
1.7 L’ammissione del socio
Al fine dell’ammissibilità di un socio nella
piccola società cooperativa lo statuto deve specificare i
requisiti individuali richiesti per essere ammessi precludendo
la possibilità di ammissione di soggetti che esercitano in
proprio imprese identiche o affini a quella esercitata dalla
società.
L'ammissione di un nuovo socio è fatta con
deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato.
La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli
amministratori nel libro dei soci.
Il nuovo socio deve versare oltre l'importo
della quota o dell'azione una somma da
determinarsi dagli amministratori per ciascun
esercizio speciale, tenuto conto delle riserve patrimoniali
risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
Anche la piccola società cooperativa prevede
l’ammissibilità dei soci sovventori (solo nel caso di persone
fisiche) che risultano non tanto come finanziatori
esterni, ma come soci a tutti gli effetti.
La legge non individua alcun limite per
l’emissione delle quote o delle azioni nominative dei soci
sovventori e non pone alcun limite all’ammontare della
partecipazione del singolo socio sovventore.
L’unico limite è costituito dalla ridotta
capacità di voto attribuita al singolo socio sovventore
che non può essere superiore a cinque, mentre il totale
complessivo non deve in ogni caso superare un terzo dei voti
spettanti a tutti i soci.
Il tetto di un terzo è stato previsto per
evitare che la cooperativa snaturi la propria specificità
ammettendo soci sovventori in maggioranza rispetto ai soci
cooperatori.
1.8 Il recesso del socio
Il rapporto sociale si scioglie per recesso,
esclusione e decesso del socio.
La comunicazione del recesso deve essere
trasmessa a mezzo di lettera raccomandata alla società ed ha
effetto, in genere, con la chiusura dell’esercizio.
1.9 Esclusione del socio
L'esclusione del socio, qualunque sia il tipo
della società, oltre il caso in cui non esegua in tutto o in
parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte, può
aver luogo nei seguenti casi:
a) per gravi inadempienze delle obbligazioni
che derivano dalla legge o dal contratto
sociale, nonché per l'interdizione,
l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad
una pena che importa l'interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici.
Il socio che ha conferito nella società la
propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere
escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera
conferita o per il perimento della cosa dovuta a causa non
imputabile agli amministratori.
Parimenti può essere escluso il socio che si
è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una
cosa se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata
alla società;i una
cosa se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata
alla società;
b) per la dichiarazione di fallimento del
socio;
Parimenti è escluso di diritto il socio nei
cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la
liquidazione della quota, cioè il creditore particolare del
socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti
sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi
sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione. Se gli
altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi
crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere
in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La
quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo
che sia deliberato lo scioglimento della società.
c) in quelli stabiliti dall'atto costitutivo.
Quando l'esclusione non ha luogo di diritto,
essa deve essere deliberata dall'assemblea dei soci o, se l'atto
costitutivo lo consente, dagli amministratori, e deve essere
comunicata al socio, con le motivazioni dell'esclusione.
Contro la deliberazione di esclusione il
socio può, nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione, proporre opposizione davanti
al Tribunale. Questo può sospendere
l'esecuzione della deliberazione.
L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel
libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.
1.10 Morte del socio
In caso di morte del socio, salvo che l'atto
costitutivo disponga la continuazione della società con gli
eredi, questi hanno diritto alla liquidazione della quota o al
rimborso delle azioni, secondo le disposizioni del paragrafo
seguente, lo stesso dicasi per i soci sovventori e di
partecipazione.
Nel caso di recesso, esclusione o morte del
socio, la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha
luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto
sociale si scioglie limitatamente al socio. Il pagamento deve
essere fatto entro sei mesi dalla approvazione del bilancio
stesso.
1.11 Responsabilità del
socio uscente o dei suoi eredi
Il socio che cessa di fare parte della
società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti
non versati per due anni dal giorno in cui il recesso, la
esclusione o la cessione della quota o dell'azione si è
verificato. Per lo stesso periodo il socio uscente è
responsabile verso i terzi, nei limiti della responsabilità
sussidiaria stabiliti dall'atto costitutivo, per le obbligazioni
assunte dalla società sino al giorno in cui la cessazione della
qualità di socio si è verificata.
1.12 Il capitale sociale
Sottoscrizione del capitale
Nelle piccole società cooperative il capitale
sociale è ripartito in azioni.
Nell'atto costitutivo deve essere quindi
specificato che la piccola società cooperativa è a
responsabilità limitata e che il capitale è ripartito in
azioni,
specificando il valore nominale di queste.
1.13 I conferimenti
Se nell'atto costitutivo non è stabilito
diversamente, il conferimento deve farsi in danaro, altrimenti
nell'atto costitutivo deve essere indicato il valore dei crediti
e dei beni conferiti in natura.
Il socio è obbligato ad eseguire i
conferimenti determinati nel contratto sociale.
Se i conferimenti non sono determinati, si
presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali
tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto
sociale.
Il capitale sociale si definisce sulla base
del progetto e delle finalità della cooperativa.
Un capitale iniziale adeguato è necessario
per avere credibilità con le banche e con i "clienti", per
coprire i costi di avvio della cooperativa, per impegnare
seriamente i soci rispetto alla cooperativa.
La quota sociale è l'unico "capitale di
rischio", ovvero i soci rispondono solo per il capitale
sottoscritto.
Il possesso dell'azione attribuisce al
possessore il diritto a partecipare all'assemblea dei soci, con
voto nelle deliberazioni della stessa, ad esercitare un
controllo sulla gestione, ed infine alla attribuzione degli
utili ed alla quota di liquidazione.
La sottoscrizione delle azioni obbliga per
contro il possessore a concorrere al pagamento delle
obbligazioni e dei debiti sociali.
La riduzione del capitale sociale in
conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore
nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per
la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo
delle altre azioni o quote.
1.14 Nullità della
società
Avvenuta l'iscrizione nel registro delle
imprese, la nullità della società può essere pronunciata
soltanto nei seguenti casi:
1) mancanza dell'atto costitutivo;
2) mancata stipulazione dell'atto costitutivo
nella forma di atto pubblico;
3) inosservanza delle disposizioni relative
al controllo preventivo;
4) illiceità o contrarietà all'ordine
pubblico dell'oggetto;
5) mancanza nell'atto costitutivo o nello
statuto di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i
conferimenti, o l'ammontare del capitale sottoscritto o l'oggetto sociale;
6) incapacità di tutti i soci fondatori;
7) mancanza della pluralità dei fondatori.
La dichiarazione di nullità non pregiudica
l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo
l'iscrizione nel registro delle imprese.
La sentenza che dichiara la nullità nomina i
liquidatori.
La nullità non può essere dichiarata quando
la causa di essa è stata eliminata per effetto di una
modificazione dell'atto costitutivo iscritta nel registro delle
imprese.
INDICE
1.Le piccole società cooperative
2. Come funziona la cooperativa : gli organi sociali
3. La responsabilità e le funzioni degli amministratori
4. I libri sociali e contabili
5. L’eventuale modificazione della piccola società cooperativa
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